Per il reato di evasione dagli arresti domiciliari l'accusa deve dimostrare che l'assenza è durata più di dodici ore


In tema di arresti domiciliari, la durata dell'allontanamento dall'abitazione costituisce un elemento essenziale per distinguere l'illecito penale dalla semplice violazione disciplinare. L'assenza protratta per oltre dodici ore integra il reato di evasione e deve essere provata dalla pubblica accusa.

Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4183 del 2026, che ha chiarito come non possa gravare sull'imputato l'onere di dimostrare che l'allontanamento si sia limitato a un arco temporale inferiore alla soglia prevista dalla legge.

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ritenuto sussistente il delitto di evasione sul presupposto che non fosse stata fornita la prova di un'assenza inferiore alle dodici ore. L'imputato ha proposto ricorso, sostenendo che la condotta, non superando tale limite temporale, avrebbe potuto al più comportare conseguenze sul piano disciplinare o la revoca del beneficio, ferma restando la responsabilità per eventuali reati commessi durante l'allontanamento.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, precisando che, ai sensi degli articoli 47-quinquies e 47-sexies, comma 2, della legge n. 354 del 1975, la protrazione dell'assenza oltre le dodici ore rappresenta un presupposto costitutivo della fattispecie penale. In applicazione delle regole generali sull'onere della prova, spetta quindi all'accusa dimostrarne la sussistenza.

In mancanza di tale prova, non può ritenersi integrato il reato di evasione, residuando eventualmente solo la violazione disciplinare prevista dal comma 1 dell'articolo 47-sexies. Diversamente, attribuire alla difesa la dimostrazione della minore durata dell'allontanamento comporterebbe un'inammissibile inversione dell'onere probatorio su un elemento costitutivo del reato.


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