I reati di maltrattamenti e di tortura non coincidono né si escludono a vicenda, potendo invece concorrere quando le condotte poste in essere presentano caratteristiche e finalità differenti. A chiarirlo è la Corte di cassazione, sezione penale, con sentenza n. 3827 del 2026, che ha ribadito la netta distinzione strutturale e funzionale tra le due fattispecie.
Il delitto di maltrattamenti, previsto dall'articolo 572 del codice penale, è finalizzato alla tutela dell'integrità psicofisica delle persone inserite in contesti familiari o assimilabili, come quelli di convivenza o affidamento. Per la sua configurazione non è necessario che le condotte siano connotate da particolare crudeltà né che la vittima versi in condizioni di minorata difesa.
Diversamente, il reato di tortura, disciplinato dall'articolo 613-bis del codice penale, protegge direttamente la dignità umana e richiede condotte di eccezionale gravità, consistenti in trattamenti inumani o degradanti, idonei a provocare intense sofferenze fisiche o un trauma psichico accertabile. Si tratta di comportamenti che negano i diritti fondamentali della persona, riducendo la vittima a mero oggetto di sopraffazione.
La vicenda esaminata riguarda l'amministratore unico di una casa alloggio per anziani, indagato per maltrattamenti aggravati, sequestro di persona e tortura ai danni di ospiti in condizioni di vulnerabilità. Il Tribunale del riesame aveva escluso il reato di tortura, ritenendo le condotte assorbite nella fattispecie dei maltrattamenti, pur confermando la custodia cautelare per gli altri reati contestati.
Su ricorso del pubblico ministero, la Cassazione ha invece affermato che le condotte descritte, per il loro contenuto di particolare violenza e crudeltà, non potevano essere ricondotte esclusivamente ai maltrattamenti, integrando gli estremi autonomi del reato di tortura. L'ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio, per una nuova valutazione conforme ai principi di diritto enunciati.
La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza successiva alla legge n. 110 del 2017, che ha introdotto il delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Secondo l'elaborazione della Corte di cassazione, si tratta di un reato comune, a forma vincolata e di evento, che può realizzarsi attraverso violenze, minacce gravi o condotte caratterizzate da accanimento e crudeltà, anche reiterate nel tempo.
La Corte ha inoltre ribadito che il trauma psichico richiesto dalla norma non deve necessariamente essere permanente, ma deve risultare oggettivamente verificabile nel corso del giudizio, confermando un orientamento ormai consolidato in materia.
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