Il P.M. di Milano ha richiesto l'archiviazione nei confronti di una madre, rea delle lesioni colpose del figlio, che dovrà già scontare una pena naturale a vita

La vicenda

Una interessantissima richiesta di archiviazione da parte della Procura meneghina (sotto allegata) affronta il delicato tema della rieducazione della pena in capo al genitore responsabile delle lesioni gravissime del figlio. A fronte di un fatto di reato colposo incontestabile, Il P.M. si chiede che senso avrebbe irrogare una pena, per quanto minima, la cui finalità rieducativa, alla quale una condanna deve sempre tendere, è del tutto vanificata dalla pena naturale che il genitore stesso patirà per tutta la vita.

Una madre, nell'ambito di una manovra con l'auto all'interno del cortile di casa, non si avvede della presenza del figlio di appena 18 mesi e lo travolge, cagionandogli lesioni gravissime che lo renderanno menomato a vita.

La dinamica del sinistro viene confermata dalla nonna del bambino, che nel frattempo stava accudendo l'altra nipote di cinque anni, e dai rilievi della Polizia Municipale intervenuta.

L'ipotesi delittuosa

Il fatto rientrerebbe pacificamente nell'ipotesi di cui all'art.590 c.p. Nulla quaestio sulla natura colposa del comportamento della donna, che non avrebbe posto la dovuta attenzione durante la manovra. Con ogni probabilità sarebbe da valutarsi il grado più lieve di colpa, quella c.d. "incosciente": verosimilmente mai la donna si sarebbe immaginata che il figlio, di appena un anno e mezzo, inopinatamente si sarebbe allontanato dalla nonna e dall'altra minore.

Tuttavia, a prescindere dall'astratto, per quanto corretto, inquadramento giuridico del fatto, la vicenda assume connotati talmente tragici che impone di ragionare sulla funzione della punizione statale per una madre che dovrà convivere per il resto della vita con il senso di colpa e il dolore per quanto arrecato al proprio figlio, nel concreto trovandosi già in espiazione di una pena naturale all'ergastolo.

La richiesta del Pubblico Ministero

La Procura ravvisa tre strade percorribili per la definizione del procedimento:

a) proporre alla madre di patteggiare una pena minima, a pena sospesa; ma tale soluzione non terrebbe conto della situazione in cui si ritrova la madre, reagendo l'ordinamento senza necessità e solo per affermare una norma di divieto, e dove il diritto perderebbe la sua funzione;

b) cercare se nell'ordinamento, a fronte della ferma convinzione della ingiustizia della soluzione sub) a), esistano valvole di sfogo (al di fuori della questione di legittimità costituzionale, già praticata senza successo: Corte Cost. n. 48/2024) che consentono di escludere la punibilità (e anche "la pena del processo");

c) sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 582, 583 comma 2 n. 1 c.p. nella parte in cui puniscono le lesioni personali gravissime cagionate per colpa dalla madre al figlio per contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost. nella parte cui vieta pene inumane».

Scartata la soluzione sub a), il P.M. suggerisce l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art.131 bis c.p., dando rilievi a due elementi:

1) il requisito della proporzionalità della pena: una pena statale si aggiungerebbe a quella naturale, che la madre si ritrova a scontare per tutta la vita, di fatto traducendosi in una illegittima e ingiustificata doppia irrogazione di sanzioni;

2) il principio di colpevolezza, che si attesta nei minimi termini, sebbene le lesioni cagionate siano state gravissime.

Si sottolinea l'assoluta inutilità, in un contesto simile, della pretesa punitiva dello Stato, che non avrebbe alcuna funzione né per il reo né per la collettività.

Il Pubblico Ministero non si esime dal rilevare problematiche anche in merito alla possibilità di applicazione dell'art.131 bis c.p. Invero, il comma 2 esclude il riconoscimento della tenuità quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Laddove si interpretasse il suddetto inciso in maniera estensiva, contemplando non solo il reato preterintenzionale e quello ex art. 586 c.p., ma anche le fattispecie colpose, l'unica via percorribile rimarrebbe quella di una questione di legittimità costituzionale degli art.582 e 583 c.p., nella parte in cui si puniscono le lesioni gravissime cagionate per colpa incosciente della madre al figlio in contrasto con l'art.27 Cost.

A suffragio di una eventuale q.l.c., l'argomentazione del P.M. trae forza dalla dottrina: l'art.27 Cost. ci rammenta come la punizione deve avere come unico e sano scopo quella della rieducazione e non di mera vendetta. Un ordinamento improntato alla civilità del diritto deve essere in grado di escludere la punibilità quando il soggetto concretamente abbia già subito una c.d. poena naturalis, ossia una grave conseguenza afflittiva che, di fatto, renderebbe l'ulteriore sanzione non solo sproporzionata, ma anche inumana.

Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto o, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 582 e 583 c.p. nei termini sopra descritti.

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