Nel caso esaminato dalla IV Sezione Penale (sentenza"n."22457 del 2025), l'imputato era stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Il giudice aveva sostituito la pena detentiva e pecuniaria con lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art."186, comma"9"bis, del Codice della Strada. Contestualmente, aveva disposto la sospensione della patente.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha confermato che, in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, l'art."186, comma"9"bis prevede che il giudice, previo udienza, dichiari estinto il reato e riduca della metà la sospensione della patente, revocando anche eventuali misure accessorie. La Suprema Corte ha quindi stabilito che il periodo di sospensione può essere dimezzato rispetto a quello inizialmente comminato.
Le ragioni alla base del principio
La motivazione si fonda sull'interpretazione del termine "riduzione alla metà" previsto dalla norma. La ratio è chiara: premiare il comportamento positivo dell'imputato che completa i lavori di pubblica utilità, evitando che il tempo di attesa per l'udienza vanifichi l'effetto della riduzione. Tale finalità rieducativa e deflattiva della pena trova conferma anche nella giurisprudenza precedente, che ha esteso l'efficacia sospensiva della sanzione fino al risultato positivo degli obblighi sostitutivi.
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