Condono retroattivo
Non è ammissibile il condono retroattivo per gli abusi edilizi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 20665/2025 (sotto allegata), ribadendo che il termine per presentare l'istanza di sanatoria edilizia rappresenta un limite invalicabile, oltre il quale non è più possibile regolarizzare l'opera.
Nel caso oggetto di giudizio, il ricorrente aveva cercato di ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione basandosi su un parere pro veritate rilasciato successivamente all'entrata in vigore della normativa sul condono, con l'intento di dimostrare ex post la conformità dell'intervento edilizio. Tuttavia, tale iniziativa è stata ritenuta irrilevante dalla Suprema Corte, in quanto priva di fondamento normativo: la legge non prevede alcun meccanismo di riesame tardivo fondato su valutazioni tecnico-legali successive al termine previsto per la sanatoria.
Il limite temporale nel condono edilizio
Come chiarito nella pronuncia, non è consentito "adeguare" l'immobile abusivo alle condizioni richieste per la sanatoria una volta spirato il termine per la presentazione della relativa istanza. Né è possibile, attraverso modifiche strutturali o demolizioni parziali, rientrare artificialmente nei parametri volumetrici richiesti dalla legge per ottenere il permesso in sanatoria.
La Corte ha inoltre sottolineato che la mera anzianità dell'opera (nel caso specifico, oltre trent'anni) non basta a sospendere l'esecutività dell'ordine demolitorio. Infatti, la possibilità di sospensione dell'ordine è subordinata esclusivamente alla pendenza di una legittima istanza di sanatoria, regolarmente presentata nei termini e secondo i criteri imposti dalla normativa vigente.
Il principio di incondonabilità retroattiva
Secondo l'orientamento espresso dalla Cassazione, non può essere riconosciuta alcuna sospensione dell'ordine di demolizione se il termine per la domanda di condono è già decorso. Di conseguenza, il provvedimento giurisdizionale che accolga una simile istanza è illegittimo, poiché fondato su presupposti non contemplati dalla legge. Il reato edilizio, in tali circostanze, non si estingue per effetto della demolizione, la quale costituisce adempimento doveroso ma non estintivo della responsabilità penale in assenza di condono.
Scarica pdf Cass. n. 20665/2025• Foto: 123rf.com