Con la sentenza n. 20025 depositata il 29 maggio 2025 (sotto allegata), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato un principio rilevante in materia di concorso di persone nel reato: l'aggravante della commissione del fatto da parte di più persone riunite ha natura oggettiva e si estende a tutti i concorrenti, anche se non presenti fisicamente nel luogo dell'azione criminosa.
Tale aggravante, prevista dall'art. 112, n. 1, c.p., si fonda sulla maggiore pericolosità della condotta commessa in gruppo e sull'effetto intimidatorio che ne deriva. La sua applicazione non richiede la partecipazione simultanea sul luogo del reato, ma solo la consapevole adesione al piano criminoso comune.
Il caso
La vicenda oggetto della sentenza riguarda un furto aggravato compiuto con la partecipazione di più soggetti. Due imputati avevano contestato l'applicazione dell'aggravante prevista per le "più persone riunite", sostenendo di non essere stati fisicamente presenti nel momento in cui il reato era stato portato a termine.
I giudici di merito avevano invece riconosciuto l'aggravante a tutti i partecipanti, sulla base della ricostruzione del fatto e della pianificazione comune, che aveva implicato un apporto causale anche da parte di chi non si trovava direttamente sulla scena.
La Cassazione: rileva l'effetto intimidatorio del gruppo
La Corte ha rigettato i ricorsi, chiarendo che l'aggravante in questione non è subordinata alla presenza fisica simultanea dei concorrenti sul luogo del reato. La norma, infatti, non punisce unicamente la materialità dell'azione in gruppo, ma la forza intimidatrice che deriva dalla consapevolezza - per la vittima - di trovarsi di fronte a un gruppo coeso.
L'aggravante, quindi, ha natura oggettiva e si riferisce alla modalità della condotta complessiva, potendosi estendere a tutti coloro che abbiano contribuito all'esecuzione del piano criminoso, anche se in posizione defilata o esterna, purché il loro contributo sia stato effettivo e volontario.
Responsabilità anche senza presenza fisica
Secondo la Cassazione, l'assenza materiale dal luogo del reato non esclude il concorso, né preclude l'applicabilità dell'aggravante, se il soggetto:
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ha aderito al piano criminoso;
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ha contribuito all'organizzazione o all'attuazione del reato;
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era a conoscenza della modalità esecutiva basata sull'azione congiunta di più persone.
L'effetto rafforzativo dell'azione del gruppo, quindi, viene valorizzato come fattore oggettivo di intensificazione del pericolo, indipendentemente dal ruolo operativo concreto di ciascun partecipante.
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