Con la sentenza n. 18164/2025, depositata il 15 maggio 2025 (sotto allegata), la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazioneha chiarito i presupposti applicativi della revoca della patente di guida in caso di omicidio stradale, affermando che tale misura non può essere applicata automaticamente, ma deve trovare giustificazione nelle condotte più gravi, come quelle previste dai commi 2 e 3 dell'art. 589-bis c.p.
Il caso oggetto del giudizio
La vicenda trae origine da un sinistro stradale mortale, all'esito del quale il conducente era stato condannato per omicidio stradale colposo, con applicazione della pena e contestuale revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222 del Codice della strada.
La difesa aveva impugnato tale provvedimento sanzionatorio, sostenendo che la condotta contestata non rientrava tra quelle aggravate previste dai commi 2 e 3 dell'art. 589-bis c.p., e che la revoca della patente, in assenza di gravi violazioni, costituiva una sanzione sproporzionata e ingiustificata.
Il principio affermato dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando il seguente principio di diritto:
"In tema di omicidio stradale, la revoca automatica della patente di guida si giustifica solo per le più gravi violazioni sanzionate dai commi 2 e 3 dell'articolo 589-bis c.p., potendosi valorizzare, a tal fine, il marcato grado della colpa, la gravità delle violazioni cautelari e la mancata considerazione da parte dell'imputato di tutta una serie di dati fattuali di cui egli era pienamente a conoscenza al momento del fatto."
Il contenuto motivazionale della sentenza
Secondo la Suprema Corte, l'art. 222 del Codice della strada va interpretato in coerenza con la struttura dell'art. 589-bis c.p., introdotto dalla legge n. 41/2016. Il legislatore ha distinto nettamente:
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i casi di omicidio stradale aggravato (commi 2 e 3), in cui è prevista obbligatoriamente la revoca della patente;
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i casi di omicidio stradale semplice (comma 1), per i quali l'irrogazione della revoca non può avvenire in via automatica, ma deve fondarsi su una valutazione complessiva della colpa e delle circostanze del fatto.
Il giudice, pertanto, non può disporre la revoca della patente in assenza di una motivazione specifica che faccia riferimento a:
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la gravità della violazione delle regole cautelari;
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il livello di colpa del conducente (negligenza, imprudenza, imperizia marcate);
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la consapevolezza del rischio e l'inosservanza di dati fattuali noti al momento della condotta.
Una revoca che deve essere proporzionata e motivata
La decisione della Cassazione evidenzia la necessità di un controllo di proporzionalità della sanzione accessoria della revoca della patente, specie nei casi di colpa generica e assenza di condotte aggravanti. La Corte ha ribadito che l'automatismo sanzionatorio non è compatibile con il principio di personalizzazione della pena, in particolare quando si tratta di misure limitative di diritti fondamentali, come la libertà di circolazione e l'esercizio di attività lavorative connesse alla guida.
Scarica pdf Cass. n. 18164/2025