Con la sentenza n. 18168/2025, depositata il 15 maggio 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazioneha chiarito un importante principio in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, affermando che l'incapienza economica del condannato non costituisce ostacolo alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, come prevista dall'art. 53 del d.lgs. n. 150/2022.
Il caso concreto
La pronuncia trae origine da un ricorso presentato dal pubblico ministero avverso un'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di sostituzione di una pena detentiva (pari a 5 mesi e 10 giorni di reclusione) con una pena pecuniaria, motivando il rigetto con riferimento alla dimostrata condizione di totale incapienza economica del condannato.
Il condannato era stato riconosciuto colpevole di un reato punibile con una pena detentiva breve, ma non aveva disponibilità economiche sufficienti a far fronte al pagamento della sanzione pecuniaria che sarebbe derivata dalla sostituzione.
La questione giuridica
Il nodo centrale del giudizio riguardava l'interpretazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 150/2022, norma che disciplina le pene sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte con la riforma Cartabia. Il quesito era se, ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, fosse necessaria una valutazione delle condizioni economiche del condannato, così come avviene in altri contesti sanzionatori, ad esempio per la pena pecuniaria ordinaria o per la rateizzazione dell'ammenda.
La decisione della Cassazione: no al filtro dell'incapienza
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha affermato un principio di diritto chiaro:
"In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le ragioni di incapienza finanziaria non possono formare ostacolo alla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, che non prevede alcuna valutazione delle condizioni economiche del condannato."
La Suprema Corte ha richiamato il carattere vincolato dell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, quale misura introdotta per deflazionare il sistema penitenziario e promuovere forme alternative alla detenzione carceraria per condanne brevi. Ha sottolineato che, diversamente dalla pena pecuniaria ordinaria, la pena sostitutiva pecuniaria ha una logica funzionale e non patrimoniale: essa non costituisce una sanzione in sé, ma uno strumento per evitare l'ingresso in carcere quando la pena detentiva è inferiore a quattro anni.
Motivazioni: finalità deflattive e automatismo applicativo
Secondo la Corte, ammettere una valutazione delle condizioni economiche rimetterebbe in discussione l'automatismo voluto dal legislatore, compromettendo l'obiettivo della riforma. In particolare, l'art. 53 d.lgs. n. 150/2022 prevede che, in presenza di determinati presupposti oggettivi e soggettivi (tra cui la pena inferiore a quattro anni e l'assenza di motivi ostativi), il giudice debba procedere alla sostituzione con una delle quattro pene sostitutive previste, tra cui quella pecuniaria.
Pertanto, l'incapienza finanziaria non può essere invocata per negare al condannato il diritto alla pena sostitutiva, salvo che ciò non comporti l'automatica trasformazione della pena detentiva in una sanzione deteriore.
Scarica pdf Cass. n. 18168/2025