I fatti
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 13 dicembre 2023, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riconoscendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma confermando la condanna per bancarotta documentale. Tuttavia, il difensore dell'imputato aveva depositato tramite PEC, il giorno precedente l'udienza, un'istanza di rinvio corredata da certificazione medica attestante febbre elevata (oltre 38,5 gradi). Nonostante la conformità dell'istanza ai requisiti richiesti, la Corte di Appello non l'aveva esaminata, nominando un difensore d'ufficio per la trattazione del caso.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha dichiarato fondata la censura relativa alla nullità assoluta del giudizio di appello. In base alla normativa transitoria prevista dall'art. 87-bis del D.Lgs. n. 150/2022, l'istanza di rinvio, trasmessa via PEC con adeguata documentazione medica, avrebbe dovuto essere valutata dal giudice. L'omessa considerazione di tale istanza ha determinato un difetto di assistenza difensiva, violando gli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p.
La Corte ha sottolineato che, in tema di legittimo impedimento del difensore, la mancata valutazione di un'istanza di rinvio integra una nullità assoluta che travolge tutti gli atti processuali successivi, inclusa la sentenza.
Il contesto normativo
La decisione si colloca in un periodo di transizione verso il processo penale telematico, regolato dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, che entrerà pienamente in vigore nel 2024. Durante questa fase, l'art. 87-bis del D.Lgs. n. 150/2022 consente il deposito di atti via PEC, mantenendo validi i canali telematici fino all'implementazione definitiva del nuovo sistema.
La Suprema Corte ha richiamato la necessità di rispettare tale disciplina, che offre garanzie per la corretta gestione delle comunicazioni tra difensori e uffici giudiziari.
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