Alle controversie in materia di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione si applica la disciplina del processo del lavoro

Riforma Cartabia, la nuova disciplina per le cause di licenziamento

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La Riforma Cartabia ha introdotto nel codice di procedura civile, e in particolare nell'ambito della disciplina delle controversie in materia di lavoro, i nuovi articoli 441-bis, ter e quater che disciplinano le controversie in materia di licenziamento.

Tale novella normativa si accompagna all'abrogazione del cosiddetto "rito Fornero", che si era rivelato poco efficace nell'assicurare celerità alle cause sui licenziamenti.

Art. 441-bis: priorità alle cause di licenziamento

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Proprio la celerità e la concentrazione sono gli obiettivi principali perseguiti dalla nuova disciplina delle controversie in materia di licenziamento.

In primo luogo, importanza centrale assume il primo comma del nuovo art. 441-bis, il quale prescrive la priorità di trattazione delle cause aventi ad oggetto il licenziamento e, per la precisione, quelle che mirano alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro: "la trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto".

Si tratta, pertanto, di una soluzione organizzativa relativa al carico di lavoro del giudice, che garantisce assoluta priorità, e conseguentemente un celere raggiungimento della soluzione, alle controversie di licenziamento con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro.

Inoltre, la norma persegue la concentrazione del giudizio, in quanto in tali cause, diversamente da quanto accadeva con il rito Fornero, il giudice può risolvere anche le questioni attinenti alla qualificazione del rapporto.

La norma va letta in coordinato con il successivo quarto comma, che autorizza il giudice a disporre la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali (o la loro separazione), "assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro".

Su un piano più generale, il secondo comma dell'art. 441-bis chiarisce che a tali controversie sui licenziamenti si applica la disciplina sul processo del lavoro, contenuta negli artt. 409 e ss.

Controversie di licenziamento: termini ridotti fino alla metà

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Il terzo comma dell'articolo in esame evidenzia la ricerca di rapidità e snellezza nelle controversie di licenziamento, disponendo che il giudice ha facoltà di ridurre i termini del procedimento previsti dalla disciplina codicistica fino alla metà.

Inoltre, l'ultimo comma si propone come guida per i giudici dell'eventuale grado di impugnazione, disponendo che "i giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione".

Il licenziamento del socio della cooperativa

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L'art. 441-ter si occupa del licenziamento del socio della cooperativa, chiarendo che anche in tal caso si applica la disciplina sul processo del lavoro e che, soprattutto, "il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo".

Vengono in tal modo sciolti i dubbi, emersi in vigenza della precedente disciplina, circa la possibilità per il giudice del lavoro di decidere, in luogo del giudice civile, anche in merito alla privazione della qualità di socio della cooperativa da cui derivi il licenziamento.

Licenziamento discriminatorio: il nuovo art. 441-quater

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L'art. 441-quater, infine, dispone che, in tema di licenziamento discriminatorio, le azioni di nullità, ove non siano proposte con ricorso ai sensi della disciplina sul processo del lavoro (art. 414 c.p.c.), possono essere introdotte, ove ne ricorrano i presupposti, con i riti speciali di cui agli art. 38 del d.lgs. n. 198/2006 ed art. 28 del d.lgs. n. 150/2011.

Al riguardo, giova ricordare che il licenziamento discriminatorio ricorre ove la decisione del datore di lavoro sia motivata esclusivamente da ragioni riguardanti caratteristiche personalmente riferibili al lavoratore, quali il sesso, la razza, la religione o le sue opinioni politiche.


Foto: 123rf.com
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