La Cassazione torna sul tema della privata dimora in una vicenda relativa all'installazione di un GPS da parte di un marito nell'auto dell'ex moglie

Gps nell'auto della ex

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Il Tribunale di Taranto, all'esito di un giudizio abbreviato, ha condannato un uomo a sei mesi di reclusione per il reato di cui all'articolo 615-bis c.p. Secondo l'accusa, l'imputato si sarebbe indebitamente procurato notizie attinenti alla vita privata della ex moglie mediante l'utilizzo di un GPS dotato di microfono, installato nell'autovettura della donna, acquisendo così la possibilità di ascoltare le conversazioni intervenute all'interno del veicolo. La Corte di Appello di Lecce ha ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, assolvendo l'uomo perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili.

La tesi accusatoria

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Si è quindi giunti dinanzi la Suprema Corte. Ai Giudici è stato rappresentato che l'imputato è stato assolto perché la Corte di Appello ha escluso che l'autoveicolo, all'interno del quale erano stati occultati il dispositivo GPS ed il microfono, potesse costituire un luogo di privata dimora. Tale decisione è stata contestata dalla presunta parte offesa, la quale ha sostenuto che la giurisprudenza più recente avrebbe recepito una nozione più ampia del concetto di privata dimora e, con specifico riferimento al reato contestato, avrebbe espressamente ritenuto rilevante, ai fini della sua configurazione, l'installazione di una microspia all'interno di una automobile. Nel caso in esame, l'autovettura della persona offesa, secondo i legali della donna, andrebbe certamente ritenuta un luogo di privata dimora in quanto al suo interno la vittima intratteneva colloqui sia personali sia professionali, legati alla sua professione di avvocato.

La decisione della Cassazione

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Con la sentenza numero 3446 emessa dalla quinta sezione penale in data 29 gennaio 2024, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della parte offesa ritenendolo infondato. Secondo gli Ermellini l'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo ovvero al trasferimento di oggetti da un luogo ad un altro, e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che esso non sia dall'origine strutturato ed utilizzato come tale (vedi ad esempio i camper), oppure sia a ciò destinato in difformità dalla sua naturale funzione (vedi ad esempio i casi di persone costrette a vivere in auto).

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 615-bis c.p., la Suprema Corte ha già affermato un principio oramai consolidato secondo il quale "non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, poiché oggetto della tutela di cui all'art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen. - richiamato dall'art. 615-bis - tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via".

L'uomo è stato quindi definitivamente assolto ed è stato ancora una volta statuito, qualora ce ne fosse bisogno, che l'installazione di un localizzatore satellitare e di una microspia all'interno di una altrui autovettura non integra il reato di illecite interferenze nella vita privata.

Andrea Pedicone

Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali

Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

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Scarica pdf Cass. n. 3446/2024

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