Notifica degli atti giudiziari: gli orari previsti dall'art. 147 c.p.c. e il perfezionamento della notifica via PEC dopo la Riforma Cartabia

Notifica atti giudiziari, gli orari previsti dall'art. 147 c.p.c.

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Le notificazioni degli atti giudiziari, a norma dell'art. 147 c.p.c., possono essere eseguite soltanto nella fascia oraria compresa tra le 7 del mattino e le ore 21.

Tale disposizione, storicamente motivata con l'esigenza di rispettare il riposo dei cittadini e degli operatori addetti alla notifica, è oggi integrata dalle previsioni relative alla notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata, introdotte dalla recente Riforma Cartabia.

Tempo delle notificazioni: consegna a mani e invio a mezzo posta

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La notifica degli atti cartacei, dunque, deve rispettare dei ben precisi limiti di orario.

I soggetti deputati a tale attività, in base all'art. 137 c.p.c., sono principalmente l'ufficiale giudiziario e gli avvocati difensori, che la eseguono tramite consegna di copia conforme all'originale nelle mani del destinatario (o di uno degli altri soggetti individuati dall'art. 139, ad esempio un familiare), oppure a mezzo del servizio postale ex art. 149, o ancora tramite posta elettronica certificata (PEC).

Quanto alla notifica per posta tradizionale, cioè tramite l'ufficio postale, essa si considera perfezionata per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, mentre nei confronti del destinatario la notifica è perfezionata nel momento in cui quest'ultimo ha legale conoscenza dell'atto (art. 149 c.p.c. terzo comma: c.d. scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione).

Alla notifica, con qualunque modalità essa venga eseguita (consegna, deposito in Comune in caso di irreperibilità, invio a mezzo servizio postale o via PEC), deve seguire la redazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della c.d. relazione o relata di notifica, da lui sottoscritta in calce all'atto (art. 148).

La relata deve indicare la data in cui è eseguita la notifica e, a richiesta dell'interessato, anche l'orario (art. 47 disp. att. c.p.c.). Ciò può accadere, ad esempio, qualora quest'ultimo intenda contestare l'esecuzione avvenuta al di fuori degli orari previsti dall'art. 147 c.p.c., primo comma, poiché in tal caso gli spetta il diritto di rifiutare la notifica.

La notifica con posta elettronica certificata

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Quanto alla notifica con posta elettronica certificata, come detto, con la Riforma Cartabia sono stati aggiunti due nuovi commi all'art. 147 c.p.c.

La genesi di tali nuove disposizioni rinviene da precedenti dubbi interpretativi giurisprudenziali, relativi al tempo della notifica e al momento in cui deve considerarsi perfezionata l'attività di notifica eseguita con tale strumento.

Infatti, nel 2012, in seguito alla crescente diffusione dell'utilizzo della PEC, il legislatore introdusse una norma secondo cui la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 147 c.p.c. si applicava anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche, precisando che quando fosse eseguita dopo le ore 21, la notificazione doveva considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".

Successivamente, tale disposizione fu considerata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019, secondo cui "La fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21 (…) mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (…) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, invece, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (…), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa", sfruttando anche il tempo che intercorre tra le 21 e la mezzanotte dell'ultimo giorno utile.

Per tale motivo, la Consulta ritenne che, poiché il sistema tecnologico lo consentiva, potesse applicarsi "la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche", in analogia con quanto avviene nella notifica a mezzo del servizio postale, come abbiamo più sopra esaminato.

Il perfezionamento della notifica a mezzo PEC dopo la Riforma Cartabia

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L'indicazione della Corte Costituzionale è stata, poi, recepita dal legislatore in seno alla Riforma Cartabia, con l'introduzione del secondo e terzo comma dell'art. 147 c.p.c., che dispongono che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e "si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7".


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