Il tribunale di Napoli ha riconosciuto la responsabilità del fornitore che ha sospeso arbitrariamente la somministrazione del gas

Danno 'da stress' ai condomini rimasti senza gas

Per il tribunale di Napoli (sentenza n. 305/2023 sotto allegata) scatta il danno esistenziale e alla vita di relazione oltre al "danno da stress" per chi è costretto a restare troppo tempo senza gas, che è da considerarsi un "bisogno della vita" costituzionalmente garantito. Oltre a costituire un inadempimento contrattuale, infatti, la prolungata sospensione del servizio causap nell'utente turbamenti e disagi psichici che il fornitore deve risarcire.

Nella vicenda, a citare la società fornitrice erano due condomini rimasti senza gas per quasi un anno, nonostante i loro impianti fossero in piena regola. Secondo la società, i tecnici invece avevano riscontrato un malfunzionamento dovuto all'abusivismo di alcune unità e per prudenza avevano sospeso la fornitura, per poi riattivarla una volta che fosse stata regolarizzata la situazione.

Tuttavia, gli attori provavano, grazie ai testi, le ripercussioni negative subite sulle dinamiche abituali e relazionali della propria vita a seguito della mancata erogazione di gas, che li costringeva persino a trasferirsi presso altra abitazione.

Il tribunale partenopeo, nel decidere, richiama innanzitutto la pronuncia della Cassazione, a Sezioni Unite, la quale ha ritenuto che, "nel contesto di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale possa essere risarcito anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale, sempre che sia stato leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e ha chiarito che il danno non patrimoniale da contratto (tra gli altri, il danno esistenziale ed il danno alla vita di relazione) è risarcibile se lede diritti inviolabili della persona e se la condotta tenuta dal danneggiante superi quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria: il diritto deve essere inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio serio, e la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un certo grado di tolleranza anche delle illegittime condotte altrui" (cfr. Cass.S.U. 26972-26975/2008)".

Dunque, ha proseguito il giudice, "la mancata erogazione per un notevole lasso di tempo del gas metano ha provocato disagi e turbamenti psichici per un anno agli attori, che hanno potuto svolgere con grande difficoltà le normali attività quotidiane, avendo necessità di utilizzare il gas come 'bisogno della vita'. In tal modo hanno subito violazione del principio di eguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione (cfr. sul punto ordinanza Corte Costituzionale del 10-17.7.2022 n.357) dalla condotta tenuta dalla convenuta, che ha superato sicuramente quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria nei termini sopra specificati".

La riattivazione della somministrazione del gas a distanza di circa un anno dalla sua sospensione è, infatti, un lasso di tempo eccessivo. Per cui il tribunale condanna la società a risarcire il danno non patrimoniale, conseguente al pregiudizio psicologico e ai disagi subiti, nonché il danno "da stress" subito a causa della interruzione di gas per il detto notevole lasso di tempo.

Scarica pdf Trib. Napoli n. 305/2023

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