La Prefettura rigetta il ricorso, il ricorrente paga la sanzione e il Multificio incassa. Tutto in palese violazione di legge

Autovelox e velocar: il caso del "Multificio" di Firenze

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Diverse testate giornalistiche hanno definito il comune di Palazzo Vecchio di Firenze il Multificio Fiorentino poiché con i tanti autovelox e velocar produce innumerevoli multe comminate agli automobilisti (400mila sanzioni in 8 mesi come riportato dalla testata Firenze Today) che superano anche di poco il limite imposto di velocità in alcuni tratti urbani.

Tra questi vi è il Viale XI Agosto dove lo spietato telelaser sparamulte ha immortalato un automobilista che si era recato a visitare la splendida città di Firenze. Al suo ritorno dalle vacanze si è visto notificare una sanzione pecuniaria per presunta violazione del C.d.S. per eccesso di velocità.

Di seguito, si illustra uno specifico caso, che non si esclude possa essere simile a tanti altri.

Sanzioni per prevenire o per rimpinguare le casse comunali?

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E' innegabile, deducendolo da tanti aspetti, che il Comune di Firenze abbia messo in atto un sistema sanzionatorio pecuniario, che ha contribuito ad un notevole introito nelle casse comunali che si è sicuramente incrementato, ai danni dei cittadini fiorentini e di chi si reca nella città per visitarla per poi trovarsi con una multa inaspettata.

Firenze Today del 14 ottobre 2022 riporta la seguente dichiarazione di un consigliere regionale:"Queste sanzioni pecuniarie non vengono fatte per prevenire incidenti stradali, ma servono al Comune per fare cassa" .

Velocar e margine di tolleranza per i limiti di velocità

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Il velocar è un autovelox di ultima generazione e non è collocato nelle classiche cassette grigie o arancioni, a livello stradale a fianco della carreggiata, ma la telecamera viene fissata su un palo ad un'altezza di circa 3 metri che rende difficile eventuali azioni di danneggiamento ed è poco visibile e meno evidente proprio per l'assenza dei suddetti box a bordo strada. Per gli autovelox e i velocar la tolleranza prevista dalla normativa è del 5% con un minimo di 5 Km/h. Ciò significa che su una strada urbana dove è previsto un limite max di 50 km/h, la multa per eccesso di velocità scatta dopo aver superato i 55 km/h. Il Velocar di Viale XI agosto è posto su un lampione di luce alla sinistra della carreggiata e per nulla visibile ed il limite imposto è di 50 Km/h. Tale limite non è poi tanto difficile da superare su una strada a tre corsie e rettilinea come quella summenzionata, anche se di pochi Km/h.

Incubo multe a Firenze

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La Nazione del 09/11/2022 pubblicò questo titolo: Incubo multe a Firenze: il 70% è per superamento dei limiti entro i 10 km/h. Il temuto velocar in azione. Con i "vecchi" apparecchi la maggioranza delle sanzioni avveniva per infrazionisuperiori.

Infatti l'articolo riporta che dagli 81mila verbali del 2021 si è giunti ai quasi 400mila dei primi 8 mesi del 2022. Si tratta di una vera e propria strage degli automobilisti che si trovano a transitare in quei tratti dove sono appostati i velocar.

Caso specifico

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Un turista si reca a Firenze e al ritorno dalle vacanze si ritrova con una notifica di sanzione per presunta violazione del CdS. Indispettito dell'accaduto decide di scrivere una email al Sindaco di Firenze esternandogli il suo disappunto. La email viene rinviata all'assessore Grandi infrastrutture, mobilità e Trasporto pubblico Locale, Polizia Locale Stefano Giorgetti, il quale risponde affermando di aver richiesto ai tecnici della mobilità l'aumento del limite di velocità su quel tratto di viabilità, ma la risposta è stata negativa adducendo motivazioni legate alla sicurezza stradale, in quanto si verificavano molteplici incidenti.

A questo punto l'automobilista multato decide di presentare, entro i termini di legge, ex art. 203 D. LGS 30.04.1992 n.285, ricorso avverso sanzione amministrativa al Prefetto.

Ricorso al Prefetto

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Nel ricorso che si allega, il ricorrente impugnando il verbale della Polizia Locale espone dettagliatamente una serie di punti sorretti da sentenze e che l'organo accertatore avrebbe dovuto fornire le prove a sostegno di un vantato credito. Tra questi vengono evidenziati:

1) Nullità del verbale per le modalità di notifica attraverso i servizi SIN;

2) Onere della prova;

3) Mancata prova della commissione degli asseriti illeciti;

4) Mancata indicazione del P.U. che ha sviluppato i fotogrammi;

5) Richiesta di esibizione delle verifiche di funzionamento dell'apparecchio di rilevazione automatica;

6) Illegittimità dell'accertamento avvenuto mediante dispositivo approvato ma non omologato;

7) Preventiva contestazione dei rilievi fotografici eventualmente prodotti dall'organo accertatore.;

8) Violazione dell'obbligo della preventiva segnalazione dell'autovelox;

9) Sulla visibilità dell'autovelox;

10) Richiesta di esibizione del certificato di taratura dell'autovelox .

Prefettura di Firenze "ammazza" ricorso

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Dopo aver presentato ricorso al prefetto, al ricorrente viene successivamente notificato un'ordinanza ingiunzione di pagamento, per l'infrazione, del doppio della sanzione e in più le spese di accertamento, procedimento e notifica, in quanto è stato rigettato.

Anche se non previsto dal nostro ordinamento giuridico, il ricorrente tenta una richiesta di revoca dell'ordinanza esponendo le seguenti ragioni:

Revoca di ordinanza-ingiunzione per difetto motivazionale (ex art. 3 L. 241/90; ex art 18 comma 2 L 689/81; ex art. 204 comma 1 C.d.S.).

L'ordinanda ingiunzione prefettizia della sanzione amministrativa pecuniaria, a parere del ricorrente, è palesemente viziata per violazione di legge, in quanto in essa si attesta: "che i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere le ragioni addotte e che, conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio".

Vale a dire l'onere probatorio gravava sul ricorrente.

Come specificato nel ricorso, grava esclusivamente sull'ente o organo accertatore che ha emesso il verbale offrire prova della legittimità dell'accertamento (parte attrice in senso sostanziale) e quindi dell'onere probatorio dimostrando il fondamento della propria pretesa di credito, come più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., n. 11869/2020; Cass. Civ., n. 18575/2014 ; Cass. Civ., n. 9645/2016) e non sul ricorrente.

Il ricorrente lamenta poi, nell'atto prefettizio, un "vizio di carenza di motivazione" (ex art. 3 L. 241/90; ex art 18 comma 2 L 689/81; ex art. 204 comma 1 C.d.S.). Infatti in essa viene riportato testualmente "considerando che alla luce del rapporto controdeduttivo dell'organo accertatore, al quale questa autorità rinvia facendolo proprio in punto di fatto e di diritto, il ricorso è infondato e pertanto viene respinto", senza specificare l'infondatezza e senza riportare norme a sostegno del rigetto, recando delle frasi già predisposte ed adattabili ad altri ricorsi e di contenuto generico, rilevando un "vizio di motivazione del provvedimento" stesso ove si contesta la sola notifica e non tutte le altre eccezioni riportate nel ricorso,. ex art 203 co 3 C.d.S. .

La norma prevede che l'ordinanza prefettizia sia "motivata". Affinchè sia tale deve precisare espressamente le motivazione che hanno indotto al rigetto del ricorso nel rispetto di quanto sancito dall'art. 18 della L. 689/81 (vedi anche Cass. 519/2005) con riferimento alle ordinanze ingiunzioni, dall'art. 3 della L. 241/90 per tutti gli atti amministrativi e dall'art. 204 co. 1 C.d.S.. La Corte di cassazione si è espressa sull'argomento sottolineando che l'ordinanza ingiunzione "deve essere a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso" (Cass. civ., 13/01/2005, n. 519; Cass. civ., 16/04/2008, n. 10043; Cass. civ , 16/11/2007, n. 23747; Cass. civ., 13/04/2006, n. 8649). Inoltre l'atto potrebbe configurare il reato di falso ideologico in atto pubblico (ex art 479 c.p.) in quanto, basandosi sì sulla legittimità delle controdeduzioni dell'organo accertatore, si afferma che "per converso, che le controdeduzioni alle eccezioni argomentate nel ricorso confermano, con puntualità, gli elementi di fatto e di diritto che hanno formato oggetto dell'accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di rilievo dedotti nel presento ricorso". Tale attestazione appare del tutto non veritiera, in quanto, nelle suddette, viene riportata la sola scarna dicitura: "Considerato che il centro servizi SIN è un ramo di poste italiane specializzato nella notifica dei verbali per violazioni al codice della strada, che pertanto non si tratta di una società privata bensì di Poste Italiane; che la notifica è avvenuta ai sensi della L. 890/82". non riportando e non fornendo affatto utili elementi di prova dell'organo accertatore, che avrebbero dovuto esaurire tutte le eccezioni riportate nel ricorso, e non esclusivamente la notifica.

Inoltre su un punto, anch'esso riportato nel ricorso, circa la visibilità dell'autovelox, nulla viene contestato e motivato nell'atto. L'8 febbraio 2022, con l'Ordinanza n. 4007, la Corte di Cassazione ha chiarito la corretta interpretazione dell'art. 142 del C.d.S. I verbali per eccesso di velocità potranno essere annullati se l'autovelox non è ben visibile agli automobilisti.

La giudice di pace di Firenze Carla de Santis ha annullato diciotto multe recapitate dal nuovo telelaser di viale XI Agosto a Firenze, "Sopra un lampione è violazione del codice della strada". L'autovelox dev'essere sistemato nella corsia di marcia degli automobilisti, per permettere a questi ultimi di rendersi conto, in tempo, della sua presenza. Come già accennato, il riformato art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada, prevede che, oltre che presegnalati, gli autovelox debbano essere collocati in condizioni di visibilità.

Anche in merito alla Visibilità dei Segnali, che indicano "Strada sottoposta a controllo elettronico della velocità", e segnalazione Velocar o autovelox, il Reg. di esecuzione e di attuazione del C.d.S. all'art. 79 (art. 39, CdS) riporta che: "1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto".

Si evidenzia perciò che Viale XI Agosto in Firenze trattandosi di carreggiata a tripla corsia, i cartelli di presegnalazione di controllo velocità dovevano essere due, precisamente uno alla destra ed un altro alla sinistra della stessa carreggiata, in quanto un automobilista in fase di sorpasso, come nel caso del ricorrente, non è stato in grado di vedere il cartello posto sulla destra della carreggiata, essendo coperto dal veicolo sorpassato e di dimensioni inadeguate. Che in casi del genere i cartelli debbano essere due, lo si evince chiaramente dal fatto che se la funzione del cartello è quella di segnalare agli utenti l'imminenza della postazione di rilevamento della velocità, ne consegue che il cartello deve poter essere visto sia dagli utenti che percorrono la corsia di marcia più a destra, sia da quelli che percorrono quella di sorpasso. Infatti l'art. 104 (Art. 39, CdS) recita che " I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata". Nel caso di specie, pertanto, i cartelli dovevano essere due: uno sul lato destro, per gli utenti della corsia di marcia normale; ed un altro sulla sinistra, o meglio sulla carreggiata, per gli utenti che percorrevano la corsia di sorpasso, impossibilitati a vedere il cartello posto sulla destra a causa della presenza del veicolo sorpassato. (sentenza n° 856/15, sezione civile del Tribunale di Trento). Anche perché la cosiddetta direttiva Maroni, la circolare del 2009 emanata dall'allora Ministro dell'Interno contenente le "istruzioni operative" sul controllo dei limiti di velocità, afferma che "tutte le segnalazioni dovranno essere comunque collocate … in modo da consentirne il tempestivo avvistamento da parte degli utenti in transito…". Inoltre La Corte ha rilevato che l'art. 142, co. 6 bis, del C.d.S. nel prevedere che la postazione di controllo sia ben visibile richiede anche la "necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento , con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito".

Nonostante ogni punto del ricorso presentato sia stato sorretto da consolidate sentenze della Corte di Cassazione che non sono state confutate nel citato rapporto controdeduttivo dell'organo accertatore (che si allega), nonostante l'ordinanza non sia stata motivata in tutte le eccezioni proposte nel ricorso, l'Area III Ufficio ricorsi C.d.S. della Prefettura di Firenze risponde che non è più possibile prendere in considerazione la richiesta di revoca dell'ordinanza ingiunzione in quanto la Prefettura si è già espressa in materia basandosi sulla legittimità delle controdeduzioni dell'organo accertatore. Non rimane altro che presentare un ulteriore ricorso al Giudice di pace per far valere le proprie ragioni.

A nulla è servito inviare un'ulteriore istanza in autotutela alla Prefettura, che non ha dato alcun riscontro.

Fare un ricorso al G.d.P. e soprattutto per un cittadino che risiede fuori Regione costerebbe molto di più della sanzione stessa e con esito incerto della sentenza del Giudice di Pace. Di questo la Prefettura è ben consapevole.

Pertanto, al ricorrente, non resta che pagare la sanzione a fronte di un'illegittima ordinanza ingiunzione prefettizia basata su un inesistente rapporto controdeduttivo dell'organo accertatore, ricordando che l'art. 203 C.d.S. co. 3 recita: "l responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che "la mancata produzione da parte dell'autorità opposta (delle produzioni richieste) non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione (C.Civ., Sez. I, n. 7296/96)".

Nel ricorso veniva infatti chiesto all'organo accertatore, nell'assolvimento del proprio onere probatorio, di:

- farsi obbligo di esibire documentazione attestante il corretto funzionamento del dispositivo;

- offrire prova dei riscontri fotografici (doverosamente assolta), ma che il ricorrente ne contestava preventivamente ogni risultanza, in quanto nella foto, presentata al Prefetto, viene ritratta sola l'auto del multato e non c'è alcun riscontro se nello stesso momento transitavano altre auto, a fianco o davanti alla stessa in altre corsie, che avrebbero potuto inquinare l'attendibilità della rilevazione del Velocar;

- offrire prova della corretta ed idonea presegnalazione del dispositivo di rilevamento della velocità, in conformità a quanto disposto dall'art. 142, comma VI bis, C.d.S. e relativo decreto di attuazione;

- smentire quanto sostenuto nel ricorso riguardo all'accertamento avvenuto mediante dispositivo approvato ma non omologato, citando un parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere distinto da prot. n. 34505/2010) secondo cui vi sarebbe equivalenza sostanziale tra omologazione e approvazione (nel verbale è riportato "Approvazione", sulla foto "Omologazione" M.I.T n 4708 del 01/08/2016);

- verificare che l'apparecchiatura di controllo sia stata sottoposta a taratura , appurando in particolare che non sia decorso oltre un anno dalla data in cui sarebbe stata rilevata la presunta infrazione de quo alla data dell'ultima taratura del dispositivo, così come prescritto dal D.M. 282/2017….etc.

Nonostante non sia stato assolto l'onere probatorio da parte dell'organo accertatore, inviando uno scarno rapporto controdeduttivo, nonostante l'atto prefettizio, come già detto, indichi che il ricorso è infondato per inadempimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente,

La prefettura di Firenze ammazza il ricorso con un atto nullo, il ricorrente soccombe pagando l'ingiusta sanzione e il Comune Multificio esulta incassando. Tutto in palese violazione di legge.


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