La Cassazione riconosce la sussistenza dell'ipotesi della causa non imputabile e di un errore fatale con conseguente rimessione in termini

Ricorso telematico depositato dopo la mezzanotte

Ok alla rimessione in termini se il ricorso risulta tardivo perché depositato pochi minuti dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno utile per colpa della lentezza di caricamente del sistema. Così la prima sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 6944/2023 (sotto allegata).

La vicenda riguarda un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale nell'ambito del quale è sorta la questione della tardività del ricorso del richiedente avverso il provvedimento di diniego della commissione territoriale, giacché iscritto nel registro telematico pochi minuti dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno utile. Il tribunale rigettava la richiesta di remissione in termini evidenziando come il ricorrente non avesse allegato né dimostrato l'orario dell'invio telematico del ricorso né della ricezione.

La questione approdava quindi in Cassazione, innanzi alla quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della rimessione in termini dato che il ritardo nel deposito, di pochissimi minuti, era dovuto alla lentezza di caricamento del sistema.

La Corte gli dà ragione.

In tema di deposito telematico di un atto processuale, spiega la S.C., "la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un 'errore fatale' che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, 3° co., c.p.c." (cfr. Cass. n. 238/2023).

Su tale scorta, "e nel solco del più generale insegnamento di legittimità, secondo cui la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, 2° co., c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà", la Cassazione opina nei termini che seguono: per un verso, le prospettazioni del ricorrente, che dimostrano il problema di carattere informatico e telematico assolutamente "imprevisto ed imprevedibile", integrano gli estremi di una "causa non imputabile" e di un "errore fatale"; per altro verso, "non si giustificano i rilievi alla stregua dei quali il tribunale ha denegato la rimessione in termini, che avrebbe perciò meritato accoglimento".

Per cui, ricorso accolto e provvedimento cassato con rinvio per nuovo giudizio.

Scarica pdf Cass. n. 6944/2023

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