L'art. 8-bis D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28 introdotto dalla riforma Cartabia, disciplina nel dettaglio il procedimento di mediazione svolto in modalità telematica

Art 8-bis D.Lgs. n. 28/2010: necessaria la firma digitale delle parti

Come è noto, l'art. 8 bis D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28 introdotto dalla c.d riforma Cartabia, disciplina nel dettaglio il procedimento di mediazione svolto in modalità telematica, per il quale la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, co. 380 (legge di bilancio) ha anticipato l'entrata in vigore al 28 febbraio 2023.
Non volendo tediare il lettore sul primo comma e sul quinto comma dell'art 8 bis dianzi citato, che disciplinano rispettivamente la formazione degli atti del procedimento e la conservazione a cura dell'Organismo dei documenti relativi al procedimento di mediazione, ci si vuole soffermare su alcune disposizioni che sul tema destano non poche perplessità.
Se da una parte, infatti, viene sdoganato il procedimento in modalità mista (sia da remoto che in presenza) poiché ciascuna parte, come previsto nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 8-bis, può chiedere al responsabile dell'Organismo di partecipare da remoto o in presenza, superando la necessità del consenso unanime delle parti previsto dalla normativa emergenziale (art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n.18), che disciplinava lo svolgimento dei procedimenti di mediazione in modalità da remoto, dall'altro rende difficilmente praticabile lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di mediazione, laddove viene previsto al comma 3 del più volte citato art 8-bis che "a conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'art. 5 co. 1 e quando la mediazione è demandata dal giudice (cioè i casi in cui la mediazione si pone come condizione di procedibilità della domanda n.d.r.), il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità".

Infatti, in considerazione della scarsa diffusione della firma digitale, tutte quelle volte nelle quali vi siano parti non provviste della stessa, non sarebbe possibile formare validamente un verbale di mediazione poiché la novella richiede, per l'appunto, anche per le parti, la sottoscrizione con firma digitale o altra firma qualificata.

Anche facendo riferimento allo SPID, per la sottoscrizione dei documenti con firma digitale, in realtà soltanto pochi Enti certificatori hanno reso disponibile questa possibilità, rendendo di fatto quasi inutilizzabile questa modalità per la sottoscrizione di documenti secondo lo standard richiesto dal decreto dianzi citato.

Abrogazione normativa emergenziale sul procedimento in modalità telematica

Alcuni autori ritengono, anche al fine di scongiurare il rischio di vanificare l'operatività della novella, che al contrario avrebbe voluto incentivare il ricorso ai procedimenti di mediazione in modalità telematica, che sia l'avvocato a poter certificare l'autografia della sottoscrizione del proprio cliente apposta di proprio pugno in calce al verbale ed all'eventuale accordo, così come prescriveva l'art 83 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Cura Italia).

Orbene, non sussiste alcun dubbio in merito all'abrogazione da parte della nuova disciplina del decreto legge testè citato, che prevedeva in capo all'avvocato il potere di certificare la sottoscrizione della firma apposta dal proprio cliente in calce al verbale di mediazione.

Giova premettere, infatti, che l'art 15 delle preleggi che disciplina l'istituto dell'abrogazione, nell'ultimo periodo prevede proprio la c.d. abrogazione per nuova disciplina, che sussiste, per l'appunto, come nel caso che ci occupa, quando la materia è interamente disciplinata da successive disposizioni ed, in tal caso, le norme precedenti si intendono abrogate anche quando non siano difformi o in contrasto con la nuova disciplina.

Alla luce di tali conclusioni, ci si auspica che il legislatore de iure condendo, possa intervenire per non vanificare l'operatività della riforma.

In difetto, rebus sic stantibus, vi sarà un ritorno alla partecipazione in presenza, che sicuramente, a parere dello scrivente, maggiormente si sposa con l'istituto della mediazione, ove il fattivo e diretto confronto personale tra le parti, può determinare il recupero del dialogo tra le stesse ed il reciproco soddisfacimento degli interessi coinvolti.

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