Per le controversie di valore modesto il contribuente viene alleviato dai costi di giustizia grazie all'esonero dal pagamento dell'imposta di registro, grazie a una circolare dell'Agenzia che recepisce le recenti pronunce della Cassazione

Esteso l'esonero dall'imposta di registro sotto i 1033,00 euro

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La circolare n. 30/E del 29 luglio 2022 dell'Agenzia delle Entrate (sotto allegata) chiude il cerchio avviato dalla normativa e dalla giurisprudenza sulla questione dell'esonero dell'imposta di registro per le cause di valore inferiore ai 1033,00 euro.

Esonero iniziale solo per le cause del GdP

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Inizialmente l'esonero relativo al pagamento dell'imposta di registro era previsto limitatamente alle cause di valore non superiore ai 1033,00 euro che si tenevano davanti al Giudice di Pace.

Lo si evince chiaramente dalla formulazione dell'art. 46 della legge n. 374/1991 istitutiva del Giudice di Pace, che all'art. 46 prevede: "Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni."

La disposizione deroga in questo modo a quanto previsto dal DPR contenete il Testo Unico sull'imposta di registro.

Esenzione generalizzata senza distinzione di gradi e giudici

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Diverse sentenze della Cassazione del 2014 precisano in seguito che l'esenzione dall'imposta di registro non si applica solo agli atti e ai provvedimenti del Giudice di Pace emesse in primo grado, ma anche a quelli emessi dai giudici ordinari nei gradi successivi di giudizio, ossia anche in sede d'impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace.

La Cassazione n. 31278/2018 chiarisce inoltre che la ratio dell'art. 46 legge 374/1991 è di "esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleviare l'utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l'imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l'organo giudiziario che ha emanato il provvedimento."

Conclusioni a cui è giunta anche la Cassazione n. 21050/2020 e la successiva Cassazione n. 4725/2021, a cui hanno fatto seguito altre pronunce, sempre nel corso del 2021.

Conclusioni dell'Agenzia delle Entrate

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Alla luce degli orientamenti espressi dalla Cassazione l'Agenzia precisa che "si ritiene di applicare la disposizione di favore contenuta nell'articolo 46 della legge n. 374 del 1991 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia."

La Circolare contiene infine precisazioni sull'esclusione dal regime di esenzione e sulla gestione del contenzioso pendente.

Scarica pdf Circolare Agenzia n. 30/E/2022

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