Irrilevante che l'atto dell'urinare non era stato percepito da alcuno e che lo stesso non era risultato concretamente offensivo

Pipì sul guard-rail, il fatto

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È legittima la multa irrogata a chi urina sul guard-rail della corsia preferenziale in autostrada. Inequivocabile la condotta da lui tenuta e il non aver fatto nulla per evitare di essere visto. A stabilirlo ci ha pensato la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 19573/2022 (in allegato).

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla Prefettura di Pistoia, aveva rigettato l'opposizione di un uomo avverso l'ordinanza ingiunzione emessa a seguito del verbale con il quale la polizia stradale, gli aveva contestato la violazione dell'art. 726 c.p. Poiché sorpreso ad urinare in piedi sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un «tratto dell'autostrada A11 e che tale atto, essendo contrario alla "pubblica decenza", integrava il fatto tipico previsto dalla norma sanzionatoria di cui all'art. 726 c.p., rimanendo, per contro, irrilevante che tale atto non era stato percepito da alcuno e che lo stesso non era risultato concretamente offensivo».

Il pericolo concreto configurato nell'articolo 726 c.p.

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Irrilevante che l'atto dell'urinare non era stato percepito da alcuno e che lo stesso non era risultato concretamente offensivo. La norma, si legge nella ricostruzione della sentenza «configurando un reato poi depenalizzato a pericolo concreto e non a pericolo astratto o presunto, impone al giudice di verificare in concreto se la condotta tenuta dell'opponente abbia, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, in cui era stato posto in essere l'atto, effettivamente recato una reale elezione del bene giuridico protetto, accertando nello specifico se l'autore dell'atto aveva o meno meno adottato in relazione al contesto di luogo di tempo le cautele necessarie per non essere percepito da terzi». Il soggetto non ha fatto nulla per non essere visto.

Lo stato di necessità

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Nel compiere l'atto per la presenza di lavori in corso questi aveva occupato la corsia preferenziale ed era comunque risultato ben visibile dalla pattuglia della polizia che ha provveduto a fare il verbale di contestazione. Il soggetto nell'impugnare il motivo poi non ha addotto la circostanza dello stato di necessità che consente la sosta nella corsia d'emergenza in caso di malessere del guidatore o del passeggero come nel caso della necessità impellente della minzione».

Scarica pdf Cass. n. 19573/2022

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