Il picchettaggio rientra nel legittimo diritto di sciopero dei lavoratori sancito dall'art. 40 della Costituzione, non è giustificato quindi il foglio di via nei confronti del soggetto che lo esercita

Picchettaggio: cos'è

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Picchettaggio: "complesso di comportamenti materiali di diversa natura, aventi come carattere comune la tendenza a rafforzare la partecipazione, la riuscita, l'efficacia di uno sciopero e più specificamente, con riferimento all'elemento teleologico della condotta ed ai soggetti cui si rivolge l'azione dei picchetti si è detto che - sotto la nozione di picchettaggio si ricomprendono tutte quelle attività e quei metodi posti in essere dagli scioperanti per indurre i lavoratori dissenzienti a non accedere nei luoghi di lavoro per fornire la prestazione lavorativa."

Questa la chiara ed esaustiva definizione del termine che viene fornito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3108/2022 (sotto allegata), che fornisce anche informazioni sull'origine del termine e ovviamente sulla rilevanza giuridica dello stesso, come esposto di seguito.

Origine del termine

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"Il vocabolo trae origine dal linguaggio militare, laddove si collega alle funzioni di vigilanza e di controllo svolte da gruppi di soldati preposti al controllo degli accessi alle caserme e agli accampamenti. Dal francese piquet, riferito alla picca, e cioè all'arma di normale dotazione dei militari addetti a tali incarichi, esso ha fatto ingresso nel gergo sindacale anglosassone (picket, picketing), per definire i gruppi di operai stazionanti all'ingresso degli stabilimenti presso i quali è in corso uno sciopero, che in Gran Bretagna costituiscono praticamente una costante di ogni conflitto industriale. Di qui la traduzione italiana «picchettaggio» oppure il desueto «picchettamento»."

Rilievo giuridico

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L'attività dei picchetti può assumere rilevanza sotto diversi profili giuridici, dal momento che, nella pratica, essa tende ad assumere connotati tanto più energici quanto maggiore è l'asprezza del conflitto sindacale in corso.

l picchettaggio viene notoriamente praticato per contrastare il fenomeno del crumiraggio e, cioè, il comportamento tenuto dai lavoratori dipendenti dall'azienda ovvero esterni, i quali ultimi concludono in occasione dello sciopero

un contratto di lavoro - cosiddetti crumiri - stipulato dall'imprenditore al fine di attenuare od eliminare il pregiudizio economico derivante dallo sciopero e, quindi, vanificare gli intento perseguito dagli scioperanti. I lavoratori dipendenti dell'azienda o esterni infatti dissociandosi dall'azione di lotta, ben possono mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative ed eventualmente subentrare nelle posizioni ricoperte all'interno dell'organizzazione aziendale dai lavoratori assenti per sciopero."

Picchettaggio e foglio di via

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Tutta questa premessa e spiegazione del fenomeno dl picchettaggio si è resa necessaria da parte della sentenza del Consiglio di Stato perché nel caso di specie il ricorrente ha appellato la decisione del Tar Emilia Romagna, che ne aveva respinto il ricorso. Lo stesso si era rivolto al Tribunale regionale per chiedere l'annullamento del provvedimento del Questore di Modena recante il foglio di via obbligatorio con diffida a rientrare nel comune modenese dalla notifica dello stesso.

Foglio di via che il Questore aveva emesso perché lo stesso aveva preso parte a numerose manifestazioni non autorizzate davanti a una stabilimento per attuare un blocco merci, perché in alcune occasioni le proteste erano sfociate in violenza e perché lo stesso, dai comportamenti e dalla parole, sembrava uno degli organizzatori delle proteste.

Condotte per le quali il soggetto, con altri precedenti similari, anche di resistenza a pubblico ufficiale, era stato denunciato e che hanno indotto il Questore ad emettere il foglio di via.

Il Consiglio di Stato, discostandosi dalle conclusioni del Tribunale Amministrativo però accoglie il ricorso. Prima di tutto dal foglio del Questore non si evince che l'uomo abbia attuato il blocco dei mezzi. Lo stesso non indica inoltre condotte lesive violente e in grado di turbare la tranquillità e la sicurezza pubblica.

Il tutto in contrasto con quanto previsto per il foglio di via, la cui emanazione deve fondarsi su elementi di fatto, concreti e attuali, che devono consentire la formulazione di un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto, in futuro, possa ancora commettere reati capaci di offendere sicurezza e tranquillità pubblica.

A tale conclusione si deve giungere dopo una completa e motivata indicazione delle condotte, ma anche dei fatti della vita quotidiana e del contesto sociale e ambientale del soggetto, da cui deve emergere una apprezzabile probabilità di comportamenti rilevanti a livello penale e socialmente pericolosi.

Tutti elementi però che non sono rilevabili nel caso di specie. Il picchettaggio infatti non può certo ritenersi un'attività vietata o pericolosa. Essa rientra infatti nel legittimo di ritto di sciopero sancito dall'art. 40 della Costituzione, ovviamente a condizione che lo stesso non venga esercitato con modalità violente o minacciose tali da mettere il pericolo la pubblica sicurezza.

In difetto quindi dei requisiti di specificità e individualità richiesti in relazione alle motivazioni che giustificano l'emissione del foglio di via, nel rispetto del principio di tassatività richiesto dalla normativa, il ricorso deve essere accolto. Per il Consiglio infatti l'energica contrapposizione tra manifestanti e forze dell'ordine è tipica di queste proteste, ma da sola non è sufficiente a fondare un giudizio di pericolosità del soggetto solo perché vi ha preso parte.

Scarica pdf Consiglio di Stato 3108-2022

Foto: 123rf.com
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