Il contratto di cointeressenza agli utili (art. 2554 c.c.) regola l'attribuzione degli utili di un'impresa a un terzo: nella cointeressenza propria l'interessato partecipa a utili e perdite, nella cointeressenza impropria solo agli utili

Contratto di cointeressenza agli utili: cos'è

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Il contratto di cointeressenza agli utili è disciplinato dall'art. 2554 c.c. Trattasi di un contratto diffuso nel mondo del commercio moderno, perché permette a chi fa impresa e necessita di liquidità, di raccogliere capitali, senza dover ricorrere alle forme più tipiche e tradizionali che prevedono l'aumento del capitale sociale aziendale o il prestito bancario.

Cosa vuol dire cointeressenza

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La cointeressenza richiede quindi la presenza di un soggetto che decide di prendere parte a un'impresa conferendo una determinata e pattuita somma di denaro a titolo di finanziamento e una controparte che elargisce in favore di questo soggetto una partecipazione agli utili ricavati dalla gestione dell'attività imprenditoriale.

Contratto di cointeressenza: disciplina

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Al contratto di cointeressenza, menzionato dall'art. 2554 c.c. sono applicabili, in base al dato testuale della norma, le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 cc. relative all'associazione in partecipazione. Il comma 1 dell'art 2554 c.c dispone infatti che: "Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite."

In base all'art. 2551 c.c. "I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante". In base invece a quanto dispone l'art. 2552 c.c. "1. La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. 2. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno."

Dalla lettura di queste disposizioni emerge che, chi stipula un contratto di cointeressenza, finalizzato alla sola percezione degli utili, chi eroga le somme all'impresa per finanziarla:

  • non prende parte alla gestione della stessa;
  • contrattualmente si può stabilire in che modo lo stesso può controllare l'impresa;
  • il creditore non è tenuto a rispondere delle obbligazioni;
  • ha diritto al rendiconto.

Di cointeressenza ne esistono di due tipologie: propria e impropria, vediamo che cosa prevedono e in che cosa si differenziano.

Cointeressenza propria

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La cointeressenza propria è un contratto che prevede, sotto l'elargizione di una somma di denaro iniziale come finanziamento all'attività, una compartecipazione agli utili e alle perdite in relazione all'attività di impresa.

In sede contrattuale, si parla di cointeressenza propria poiché prevede l'equa distribuzione di vantaggi e svantaggi e quindi una cointeressenza completa così come stabilita da contratto. In questi casi tuttavia la partecipazione alle perdite non può essere superiore all'ammontare del conferimento di denaro iniziale.

Cointeressenza impropria o cointeressenza agli utili

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La cointeressenza invece è impropria quando il finanziatore è del tutto escluso dal rischio delle perdite. Funzione tipica di questo contratto è quella del finanziamento.

La cointeressenza impropria è definita anche cointeressenza agli utili, perché permette al soggetto creditore di avere una partecipazione agli utili, stabilita da contratto, derivanti dall'esercizio dell'impresa senza correre il rischio di una perdita di capitale.

Cointeressenza e associazione in partecipazione: differenze

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Il contratto di cointeressenza viene ricondotto al contratto di associazione in partecipazione, perché allo stesso sono applicabili le norme che disciplinano questa tipologia contrattuale. In realtà la cointeressenza, pur essendo affine a questa tipologia contrattuale, non può essere considerato un contratto di tipo associativo.

La cointeressenza è collegata allo svolgimento di un'attività di impresa, l'associazione in partecipazione invece anche al compimento di uno o più affari.

Nella cointeressenza, visto che l'art. 2554 c..c non richiama l'art. 2550 c.c. l'imprenditore non è tenuto a richiedere il consenso preventivo degli altri cointeressati per stipulare un accordo con un ulteriore cointeressato.

La cointeressenza non è riconducibile neppure al contratto di società, perché è assente nel primo caso un patrimonio comune e autonomo formato dai conferimenti dei vari soci e anche la possibilità di contribuire alla gestione dell'impresa, compito che resta di esclusiva spettanza dell'imprenditore. Come abbiamo visto infatti il cointeressato ha solo la possibilità, in presenza e nei limiti dell'accordo, di esercitare una mera attività di controllo sulla gestione.

Cointeressenza agli utili: aspetti fiscali

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I soggetti residenti nel territorio dello Stato che percepiscono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, devono ricevere entro il 16 di marzo di ogni anno, da chi glieli corrisponde, la CUPE, ossia la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati. Gli utili che derivano dai contratti indicati di cointeressenza indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, per il testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986 sono considerati redditi di capitali.


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