- Contratto di cointeressenza agli utili: cos'è
- Cosa vuol dire cointeressenza
- Contratto di cointeressenza: disciplina
- Cointeressenza propria
- Cointeressenza impropria o cointeressenza agli utili
- Cointeressenza e associazione in partecipazione: differenze
- Cointeressenza agli utili: aspetti fiscali
Contratto di cointeressenza agli utili: cos'è
Cosa vuol dire cointeressenza
La cointeressenza richiede quindi la presenza di un soggetto che decide di prendere parte a un'impresa conferendo una determinata e pattuita somma di denaro a titolo di finanziamento e una controparte che elargisce in favore di questo soggetto una partecipazione agli utili ricavati dalla gestione dell'attività imprenditoriale.
Contratto di cointeressenza: disciplina
- non prende parte alla gestione della stessa;
- contrattualmente si può stabilire in che modo lo stesso può controllare l'impresa;
- il creditore non è tenuto a rispondere delle obbligazioni;
- ha diritto al rendiconto.
Cointeressenza propria
La cointeressenza propria è un contratto che prevede, sotto l'elargizione di una somma di denaro iniziale come finanziamento all'attività, una compartecipazione agli utili e alle perdite in relazione all'attività di impresa.
In sede contrattuale, si parla di cointeressenza propria poiché prevede l'equa distribuzione di vantaggi e svantaggi e quindi una cointeressenza completa così come stabilita da contratto. In questi casi tuttavia la partecipazione alle perdite non può essere superiore all'ammontare del conferimento di denaro iniziale.
Cointeressenza impropria o cointeressenza agli utili
La cointeressenza invece è impropria quando il finanziatore è del tutto escluso dal rischio delle perdite. Funzione tipica di questo contratto è quella del finanziamento.
La cointeressenza impropria è definita anche cointeressenza agli utili, perché permette al soggetto creditore di avere una partecipazione agli utili, stabilita da contratto, derivanti dall'esercizio dell'impresa senza correre il rischio di una perdita di capitale.
Cointeressenza e associazione in partecipazione: differenze
Cointeressenza agli utili: aspetti fiscali
I soggetti residenti nel territorio dello Stato che percepiscono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, devono ricevere entro il 16 di marzo di ogni anno, da chi glieli corrisponde, la CUPE, ossia la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati. Gli utili che derivano dai contratti indicati di cointeressenza indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, per il testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986 sono considerati redditi di capitali.
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