La ricevuta di pagamento è un documento scritto rilasciato dal soggetto che riceve il pagamento, parziale o totale, della somma dovuta da altri

Cos'è la ricevuta di pagamento

[Torna su]

La ricevuta di pagamento è un documento che interessa tutti coloro che acquistano un bene o un servizio in cambio di denaro. Il soggetto con cui si stipula l'accordo o il contratto che prevede il rilascio della ricevuta di pagamento può essere un soggetto privato, come il locatore di un appartamento o un commerciante da cui si acquista un bene, ma anche un soggetto pubblico che fornisce un servizio in cambio di denaro.

Per legge, il soggetto che riceve un pagamento, senza che rilevi in che modo questo viene effettuato, è tenuto a rilasciare una ricevuta di pagamento.

Chiaro quindi che la ricevuta di pagamento è un documento redatto in forma scritta e rilasciato dal soggetto che, in virtù di un obbligazione, riceve il pagamento totale o parziale della somma dovuta per il bene venduto o il servizio prestato.

Uno degli esempi di ricevuta più comuni e conosciuti e quello che ha a che fare con il contratto di locazione. Quando il conduttore infatti, di mese in mese, si reca dal locatore dell'immobile per pagare il canone, questi, una volta ricevuto l'importo convenuto, rilascia una ricevuta di pagamento cartacea sulla quale indica l'importo del canone, il nome del conduttore, la data del pagamento, la scritta o il timbro riportante la scritta "pagato" e la sua firma.

Che funzione ha la ricevuta di pagamento?

[Torna su]

La ricevuta di pagamento è un dichiarazione che proviene dal creditore e che ha la funzione di liberare il debitore in relazione all'importo corrisposto. La ricevuta infatti, se attesta il pagamento parziale attesta il versamento dell'acconto, se invece attesta il pagamento totale può avere anche l'effetto liberatorio nei confronti del debitore, se il creditore dichiara specificamente che non ha nulla più a che pretendere dal debitore.

Cosa contiene la ricevuta di pagamento

[Torna su]

La forma e il contenuto della ricevuta di pagamento non vengono dettagliati nello specifico dalla legge. La legge però riconosce al debitore il diritto di riceverla dal creditore quando adempie in tutto o in parte il pagamento di quanto dovuto.

Dal punto di vista del contenuto la ricevuta di pagamento, affinché produca gli effetti che le sono tipici deve riportare:

  • nome e cognome di colui che effettua il pagamento;
  • nome e cognome del soggetto creditore che lo riceve;
  • l'importo che viene corrisposto dal debitore;
  • la data in cui detta somma viene consegnata al creditore;
  • il mezzo di pagamento utilizzato, ossia contanti, assegno, bonifico, carte di credito, ecc…;
  • la ragione per la quale il pagamento viene effettuato, ossia contratto o fattura di vendita;
  • la data di rilascio della ricevuta;
  • la firma di colui che emette la ricevuta.

Come anticipato, se il debitore paga solo in parte la propria obbligazione la ricevuta di pagamento avrà valore liberatorio per l'importo corrisposto, se però il debitore paga per intero allora il creditore, su richiesta del debitore, dovrà emettere quietanza liberatoria con cui deve dichiarare che non ha più nulla a che pretendere dal debitore, perché costui ha provveduto al pagamento del saldo.

Forma della ricevuta di pagamento

[Torna su]

La ricevuta di pagamento in genere viene emessa su un foglio di carta sottoscritto e datato dal creditore, per evitare equivoci futuri in relazione al soggetto che effettua la dichiarazione di pagamento.

E' possibile anche ricorrere a moduli cartacei già prestampati, anche se, stante l'ampia diffusione dei mezzi di comunicazione elettronica, la pec o un documento in formato pdf sottoscritto con firma digitale, possono essere utilizzati per attestare l'avvenuto pagamento.

Al momento le email ordinarie e gli sms non offrono le stesse garanzie probatorie, per questo non sono state ancora completamente sdoganate dalla giurisprudenza per documentare i pagamenti e fungere da ricevute di pagamento.

Obbligatorietà della ricevuta di pagamento

[Torna su]

La legge, ai sensi dell'art 1199 c.c prevede che, se il debitore la richiede, poiché ne ha diritto, il creditore deve rilasciare la quietanza che attesta l'avvenuto pagamento parziale o totale della somma dovuta. Non rileva con quale mezzo di pagamento il debitore adempie al proprio obbligo. Ciò che importa infatti è che la ricevuta indichi la ragione, ossia la causa del pagamento.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: