La rubrica di dialogo con i lettori Posta e Risposta ritorna con la puntata n. 126 sulla questione della tempistica UNEP per poter rimborsare gli importi in esubero
di Paolo M. Storani - Il sasso nello stagno lo aveva opportunamente lanciato il caro Collega Avv. Vincenzo Aprea di Civitanova Marche con la lettera che ho pubblicato il 10 gennaio 2022 e che ha avviato la discussione: ma come è possibile che i tempi per ottenere il rimborso per gli importi in eccesso che paghiamo presso l'UNEP siano così contingentati e ravvicinati? E qual è l'interpretazione del dies a quo da cui scatta il micidiale countdown? Si può ricercare un punto di caduta e se la normativa non va, si può pure modificarla, perché no?

Giungono ora alcune considerazioni - parimenti pregevoli e ricche di spunti - del Dott. Antonino Laganà che ha ricoperto in passato il ruolo di Dirigente presso l'UNEP di Napoli, nonché di componente della Commissione Nazionale per il GSU, l'applicativo diffuso negli uffici UNEP, di cui conosce come le sue tasche pregi e difetti.

Ho ritenuto di sunteggiare in questa nuova puntata di Posta e Risposta (la n. 126), la rubrichetta più risalente e... antica di questo Portale, le tre lettere che, denotando una passione mai sopita per il suo lavoro, mi ha inoltrato tra l'11 e il 12 gennaio 2022; ben volentieri pubblico qui di seguito la silloge dandogli la parola.

Le considerazioni del dott. Antonino Laganà, ex dirigente UNEP a Napoli

"Buon giorno.

Leggo con attenzione anche la Sua rubrica e, con riferimento alle doglianze dell'avv. Aprea relative alle somme depositate, Le rimetto copia del DPR 1229/59 il cui art. 145 regolamenta la materia.

Vorrei anche sottolineare come il programma in uso agli UNEP (GSU WEB) invii automaticamente al richiedente l'atto l'avviso che lo stesso è stato eseguito al momento dello scarico sul registro che, normalmente, avviene il giorno dopo l'esecuzione dello stesso.

Nella denegata ipotesi che nel caso segnalato ciò sia avvenuto solo il 17 dicembre... pur tuttavia la parte istante aveva ben sedici giorni per ritirare l'atto e l'eventuale somma residua, essendole ben noto che il 2 dicembre c'era stato l'accesso per sfratto."

Quindi, ad avviso del Dott. Laganà, dopo aver ricordato che l'avviso inviato dall'ufficiale giudiziario è un atto di cortesia e non un atto dovuto, il legale avrebbe dovuto recarsi presso l'UNEP in tempo utile per evitare che le somme venissero devolute all'Erario; va anche soggiunto che nel bel mezzo sono pure ricadute le Festività natalizie.

In sintesi, prosegue l'estensore delle tre lettere pervenutemi, "il/la Collega di Macerata aveva l'obbligo giuridico di effettuare il versamento all'Erario dei residui entro 30 giorni dall'accesso del 2/12/2021".

Soggiunge ancora il Dott. Antonino Laganà, "purtroppo le norme che riguardano gli Ufficiali Giudiziari sono oltremodo rigide (se va a leggersi il DPR che Le ho mandato, vedrà che sono previste punizioni a go-go) e non è nella facoltà dell'Ufficiale Giudiziario modificarle.

Certamente nessuno di noi gode nel versare i residui all'Erario anziché renderli alla parte".

V'è allora da domandarsi: qual è, dunque, il punto di sintesi per conciliare le divergenti esigenze?

Ringrazio sentitamente il visitatore di Law In Action per queste puntualizzazioni e attendo altri Vostri pensieri al riguardo o su altre tematiche di comune interesse forense.

Ad esempio, come potrebbe essere congegnato un disegno di legge che apporti modifiche alla materia rendendola meno tambureggiante e vessatoria per il cittadino-utente finale della Giustizia?

Vedi anche: Ufficiale giudiziario: tempi e modalità di rimborso delle somme in eccedenza

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