Il nuovo strumento stragiudiziale per la composizione della crisi d'impresa ai sensi del D.L. n. 118/2021 convertito con Legge 147/2021

La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa è un nuovo rimedio stragiudiziale, in vigore dal 15 novembre 2021 in forza della L. 147/2021, che ha convertito il D.L. n. 118/2021, concepito per fornire alle imprese in difficoltà, anche a causa dell'emergenza pandemica, uno strumento alternativo rispetto ai rimedi giudiziari rappresentati dalle procedure concorsuali, per tentare di prevenire lo stato insolvenza tramite una sorta di mediazione assistita volontaria.

I vantaggi per gli imprenditori sono notevoli, visto che, con l'instaurazione di tale procedura, gli stessi sono messi nelle condizioni di trattare con i propri creditori degli accordi in merito alla propria esposizione debitoria, con la mediazione di un soggetto terzo ed imparziale e con la possibilità di proseguire la propria attività di impresa senza subir iniziative esecutive. 

In questa pagina:

Quando si può ricorrere a questa procedura? 

La procedura in esame può essere azionata dall'imprenditore "che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza". 

Non è quindi necessario che si tratti di uno stato di difficoltà irreversibile come per le procedure concorsuali, richiedendo la legge una semplice "probabilità" di crisi e di insolvenza. 

Non sono previsti requisiti "dimensionali" per l'impresa o per i debiti, ma è necessario che non sia pendente un procedimento introdotto con la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione oppure con il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo

Come si presenta la domanda? 

La domanda finalizzata all'apertura della procedura in oggetto può essere presentata direttamente dai rappresentanti legali delle imprese interessate tramite una piattaforma telematica nazionale attivata da Unioncamere (https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home), accedendo tramite lo strumento dello spid o altre modalità di riconoscimento digitale. 

Per agevolare l'imprenditore nella valutazione dell'opportunità di presentare la domanda, il sito fornisce anche, secondo quanto previsto dalla legge, un test pratico preliminare, che consente all'imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità di risanamento ed eventualmente di proseguire nella procedura con maggiore consapevolezza in merito al proprio stato difficoltà.

Cosa va allegato alla domanda?

Alla domanda telematica vanno allegati: 

  • i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
  • una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
  • l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
  • una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza; 
  • il certificato unico dei debiti tributari; 
  • la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi; 
  • un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

Cosa succede una volta presentata la domanda? 

Ricevuta la domanda dell'imprenditore, il Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente (cioè quella nel cui ambito territoriale si trova l'impresa) nei due giorni lavorativi successivi la comunica ad una Commissione costituita presso le Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e composta da un magistrato, un membro designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo ed un membro nominato dal Prefetto del capoluogo. 

Tale commissione (che non riceve alcun compenso) nomina a maggioranza un Esperto, scelto all'interno di un elenco di soggetti con idonei requisiti di competenza e di indipendenza, che, dopo aver visionato la documentazione allegata all'istanza, decide se accettare o meno l'incarico. 

Laddove l'incarico sia accettato (non se ne possono accettare più di due contemporaneamente), l'esperto convoca l'imprenditore per valutare le concrete possibilità di risanamento: 

  • in caso negativo, né da notizia al Segretario generale della Camera di Commercio competente che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata; 
  • in caso positivo dà inizio al proprio lavoro. 

Cosa fa l'esperto nominato? 

Se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, l'esperto incontra le parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento. In tale contesto, può anche invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto di contratti a esecuzione periodica se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia. 

Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione, le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, che possono eventualmente portare alla sua sostituzione. 

L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata. 

Viceversa, quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di difficoltà economica, le parti possono, alternativamente:

  • concludere un contratto, con uno o più creditori, se è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
  • concludere una convenzione di moratoria; 
  • concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti dei piani attestati di risanamento (senza necessità di attestazione). 

In alternativa, all'esito delle trattative, l'imprenditore può: 

  • domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; 
  • predisporre il piano attestato di risanamento; 
  • accedere ad una delle procedure disciplinate dalle legge sull'amministrazione straordinaria e sulla ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza. 

Quali sono i vantaggi della procedura? 

Al di là della possibilità di superare la situazione di difficoltà economica, la procedura in esame presenta una serie di vantaggi per l'imprenditore, che, in pendenza della procedura può:

  • avvalersi di misure protettive del patrimonio; 
  • conservare la gestione dell'impresa; 
  • beneficiare di alcuni vantaggi fiscali. 

Per quanto riguarda le misure protettive del patrimonio, la legge prevede che dal giorno della pubblicazione dell'istanza sul punto dell'imprenditore e fino alla conclusione delle trattative o l'archiviazione dell'istanza, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. 

Le misure protettive devono essere oggetto di conferma da parte del Tribunale, il quale con apposita ordinanza ne fissa la durata, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni. 

Passando alla gestione dell'impresa, l'imprenditore mantiene il pieno controllo anche in caso di pagamenti ed atti di straordinaria amministrazione non coerenti con le trattative, ma in questo caso grava sull'imprenditore l'obbligo di informare per iscritto l'esperto, il quale, se ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori o alle trattative lo segnala.

Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese; quando l'atto compiuto pregiudica i creditori, l'iscrizione è obbligatoria. 

Infine, per quel che concerne i vantaggi fiscali, questi possono essere così riassunti: 

  • gli interessi sui debiti tributari si riducono alla misura legale; 
  • le sanzioni tributarie si riducono al minimo se il termine di pagamento scade successivamente al deposito dell'istanza; 
  • nel caso in cui le trattative si concludano con un contratto o con un accordo con i creditori, l'Agenzia delle Entrate concede una rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate mensili. 

Quanto costa la procedura? 

Il compenso dovuto all'esperto, a prescindere dall'esito delle trattative, è determinato in base ad una percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa; ad esempio, fino ad Euro 100.000,00 la percentuale è pari al 5%, poi da Euro 100.000 fino ad Euro 500.000, scende all'1,25% e così via, proseguendo con una graduale riduzione della percentuale man mano che gli importi salgono. 

Vi sono poi altri fattori che incidono sulla determinazione del compenso (come ad esempio il numero dei soggetti coinvolti nella trattativa), ma in ogni caso il compenso complessivo dell'esperto non può essere inferiore ad Euro 4.000,00.

Se la trattativa si conclude con accordo, il compenso dell'esperto aumenta del 100%.

Il compenso è liquidato in Euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

Per contattare l'avv. Antonello Calabria del foro di Brescia inviare un'email all'indirizzo: info@avvocatocalabriabrescia.it oppure scrivere un messaggio tramite la pagina facebook https://www.facebook.com/Avv.AntonelloCalabria.


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