Indennizzo assicurativo per decesso causa Covid e osservazioni sull'obbligo vaccinale del contraente di polizza

Il contratto assicurativo

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l contratto di assicurazione, come noto, è un accordo consensuale (1376 c.c.), ad effetti obbligatori.

Il contratto assicurativo, infatti, è il contratto aleatorio (1467 c.c.), mediante cui l'assicuratore, verso il pagamento di un premio da parte dell'assicurato, si obbliga ad indennizzare l'assicurato stesso, ovvero i terzi beneficiari indicati nel contratto, entro i limiti convenuti, di un danno ad esso causato da un sinistro, vale a dire al verificarsi di un evento.

Mediante il contratto di assicurazione, l'assicurato-contraente trasferisce il rischio economico (l'alea, appunto) di un dato evento sull'assicuratore, il quale è in grado di sopportare tale rischio, suddividendolo tra gli altri assicurati (art. 1882 c.c.).

Nell'alveo dei contratti assicurativi, esiste il contratto di assicurazione sulla vita, ovvero una polizza che garantisce ai beneficiari dell'indennizzo un capitale, a titolo di risarcimento, in caso di decesso dell'assicurato, qualora quest'ultimo deceda per un evento attinente alla vita umana, non prevedibile al momento della stipula contrattuale, ed esterno.

Indennizzo assicurativo per decesso causa-Covid

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L'indennizzabilità dell'evento-morte in favore dei terzi beneficiari in caso di decesso del contraente si fonda, per quanto espresso, sugli indicati presupposti, che devono essere condivisi tra contraente ed Assicuratore e riportati nel contratto (ovvero accettati da contraente dopo aver visionato le Condizioni Generali di contratti), ove sono ratificate le volontà delle parti.

Il decesso del contraente dell'assicurazione sulla vita per infezione virale da Sars Cov2 (Covid-19) ha determinato la produzione di diversi orientamenti in ordine all'indennizzabilità dell'evento.

La questione, che deve essere affrontata in questa sede, senza alcuna presunzione di completezza, stante la presenza di un dibattito ancora fortemente in divenire, necessita di alcune precisazioni.

L'indennizzo previsto dalla Condizioni Generali, pressoché uniformi a tutte le compagnie assicurative private, si fonda sull'alea dell'evento dedotto in contratto, vale a dire, come già accennato, sull'incertezza di verificazione dell'evento stesso.

Ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo assicurativo al Contraente (rectius, ai suoi familiari o eredi) spetta unicamente denunciare l'evento e la causa che lo ha determinato.

L'assicuratore, che deve aver previamente effettuato la valutazione preliminare del rischio, con piena facoltà di escludere dal contratto eventi che ritenga non bilanciati col premio richiesto oppure semplicemente non indennizzabili, ha il compito di valutare se l'evento denunciato sia stato fortuito, esterno e determinato da fattori patologici non esistenti al momento della stipula del contratto di assicurazione. Qualora l'evento possegga le indicate caratteristiche, dovrebbe essere garantito dalla compagnia assicurativa l'indennizzo pattuito.

L'assicuratore ha il dovere di valutare l'indennizzabilità anche alla luce della derivazione della causa del decesso, che deve provenire da fattori patologici estrinseci all'assicurato e non concentrati nel tempo, quindi non riconducibili ad una malattia, che, in pressoché tutte le Condizioni Generali di contratto, viene esclusa dall'indennizzo.

Sul punto è bene ricordare che tali clausole di esclusione dell'indennizzo devono essere chiaramente indicate nel contratto assicurativo ed esplicitamente accettate dal contrente, altrimenti non sono efficaci nei confronti di quest'ultimo.

E bene, l'infezione virale da Sars Cov 2 in soggetto sano al momento della stipula contrattuale, può definirsi come fortuita, non essendo certamente un atto volontario l'entrare in contatto con persona infetta.

La patologia inoltre, non essendo determinata da patologia degenerativa del soggetto, è da ritenersi determinata da una infezione proveniente "dall'esterno" rispetto al soggetto infetto.

Difatti, l'infezione virale da Covid-19 è chiaramente fortuita e non può essere associata ad una malattia pregressa (qualora il contraente fosse stato ritenuto sano al momento della stipula contrattuale). Inoltre, trattasi di infezione virale esterna e pertanto riconducibile ad un fenomeno impattante sull'individuo e, pertanto, rilevabile quale causa estrinseca all'individuo stesso.

Nemmeno la latenza dell'infezione può determinare l'escludibilità dell'indennizzo, tenuto conto che le Condizioni Generali di contratto delle compagnie assicurative, ai fini della suindicata esclusione, dovrebbero prevedere espressamente che l'evento traumatico, per essere indennizzabile, debba essere immediato. Diversamente, ovvero in caso di mancanza di espressa pattuizione contrattuale, l'evento, non potendosi considerare le mere tempistiche di evoluzione dell'infezione, deve
essere considerato indennizzabile.

Tenuto conto delle indicate motivazione ed in presenza dei menzionati presupposti, l'indennizzo assicurativo per morte da Covid-19 deve essere garantito.

Indennizzo assicurativo anche per chi non è vaccinato

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Infine, appare doveroso ricordare che l'indennizzo non può essere rifiutato neanche sul presupposto della mancata somministrazione vaccinale al soggetto deceduto.

Malgrado, infatti, sia benaccetta la somministrazione del vaccino contro il Sars Cov2 alla più ampia parte della cittadinanza possibile, al fine di ridurre la circolazione del virus, appare innegabile che, soprattutto in assenza di una previsione legislativa che determini l'obbligo vaccinale, anche per i soggetti non vaccinati deceduti a causa della contrazione del virus, debba essere garantito l'indennizzo, qualora questi abbiano stipulato una polizza assicurativa in data antecedente alla contrazione dell'infezione.

Resta da chiarire, invero, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 32 della Costituzione, nessun soggetto può essere obbligato ad effettuare un trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Sebbene il citato comma secondo dell'art. 32 Cost. debba necessariamente essere letto in combinato disposto con il primo comma del medesimo articolo, che tutela l'interesse della collettività a vedersi tutelato il diritto alla salute, è da precisare che il Testo costituzionale sancisce la libera autodeterminazione di ogni individuo in merito alla sottoposizione ad un trattamento sanitario.

Il trattamento sanitario non può, quindi, essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

In altre parole, benché sia interesse dell'intera collettività ottenere la tutela del proprio interesse alla salute anche mediante l'esercizio del dovere del singolo ad effettuare un trattamento sanitario, tale trattamento, nel caso di specie la sottoposizione al c.d. vaccino anti-Covid 19, non può essere imposto ad alcun soggetto, se non per espressa previsione legislativa.

Allo stato dell'arte appare, pertanto, palese che, anche in assenza di effettuazione dell'iter vaccinale da parte del contraente deceduto ed in assenza di un esplicito dettato normativo in merito, sussista il diritto degli eredi del contraente (o di qualsiasi altro terzo indicato come beneficiario nel contratto assicurativo) a vedersi riconosciuto l'indennizzo in seguito al decesso.

Negazione dell'indennizzo contraria ai principi ispiratori dell'ordinamento

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Per quanto espresso, deve evidenziarsi che è contrario ai principi ispiratori del nostro ordinamento, nonché antitetico rispetto ai summenzionati principi medico-legali, il negare l'indennizzo, in presenza degli indicati presupposti, per decesso da infezione da Sars Cov. 2, da parte delle compagnie assicurative private, tenuto conto del diritto maturato dai beneficiari in seguito al decesso del contraente della polizza assicurativa.

Avv. Corrado C. Manni


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