La Suprema Corte pubblica il documento "Le attività secondarie e l'uso dei social media da parte dei magistrati", rispondendo al questionario della Corte Suprema della Repubblica Ceca

Limiti al comportamento dei magistrati sui social

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Cosa possono fare o non fare i magistrati sui social? A porre un nuovo tassello arrivano le risposte della Corte di cassazione al questionario proveniente dalla Corte Suprema della Repubblica Ceca su "Le attività secondarie e l'uso dei social media da parte dei magistrati" (in allegato). La domanda precisa riguarda limiti delle attività dei magistrati sui social network, sia per espressioni/pubblicazioni di natura privata, sia pubblicazioni relative a temi di interesse generale o di importanza politica. In base alle regole deontologiche autorevolmente stigmatizzate dal Presidente della Repubblica

e dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, deve ritenersi che sussistono dei limiti riguardo alle attività dei magistrati sui social network. Questi limiti sono particolarmente penetranti con riguardo alle espressioni, esternazioni o pubblicazioni che hanno legami con i contenuti dei procedimenti trattati nell'ufficio o con le persone in essi coinvolti, giacché la legge recante la disciplina degli illeciti disciplinari stabilisce che il magistrato esercita le funzioni con correttezza, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni (art.1 d.lgs. n. 109 del 2006). Queste espressioni, esternazioni o pubblicazioni, dunque, a certe condizioni, possono costituire un illecito disciplinare allorché siano tali da tradursi in gravi scorrettezze nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di qualunque soggetto coinvolto nel procedimento o nei confronti di altri magistrati (art.2, lett. d), d.lgs. n.109 del 2006). L'attività dei magistrati sui social network deve però ritenersi limitata anche quando si riferisca ad espressioni o pubblicazioni di natura privata, poiché la regola della sobrietà nei comportamenti impone di non eccedere nell'esibizione virtuale di frammenti di vita privata che dovrebbero restare riservati, al fine di non pregiudicare il necessario credito di equilibrio, serietà, compostezza e riserbo di cui ogni magistrato (e, quindi, l'intero ordine giudiziario) deve godere nei confronti della pubblica opinione. In questa prospettiva le regole deontologiche impongono un self-restraint ancor più rigoroso nei casi in cui le esternazioni o le pubblicazioni (ma anche la creazione di "amicizie" o "connessioni" virtuali o la partecipazione a "gruppi" o a "follow") abbiano rilevanza politica o investano temi di interesse generale

Magistrati sui social media, la giurisprudenza

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Ci si è poi chiesti se esiste una giurisprudenza in merito alle attività dei magistrati sui social media. La risposta è che esiste la giurisprudenza della Sezione disciplinare del CSM riferita ai casi di esternazioni/pubblicazioni legate ai contenuti dei procedimenti trattati nell'ufficio o alle persone in essi coinvolti, in cui il magistrato è stato incolpato dell'illecito di cui all'art. 2, lett. d), del d.lgs. n.109 del 2006 (grave scorrettezza nei confronti di soggetti coinvolti nel procedimento o di altri magistrati). In altre fattispecie, si è ritenuto che l'esternazione 10 integrasse un illecito penale per diffamazione (art. 595 c.p.) e, con esso, l'illecito disciplinare di cui all'art.4, lett. d), del d.lgs. n. 109/2006 (fatto costituente reato).

Dibattito sul comportamento di un magistrato sui social media

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Riguardo infine al comportamento di un magistrato sui social media. Oltre ai già ricordati moniti formulati dal Presidente della Repubblica e dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, va evidenziato che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nella seduta del 25 marzo 2021, ha adottato una Delibera sull'uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi. Si tratta di linee guida che, pur non applicandosi ai magistrati ordinari, sono tuttavia importanti poiché richiamano anzitutto la necessità che l'uso dei social media avvenga in maniera tale da garantire il rispetto dei diritti dei consociati e la dignità, l'integrità l'imparzialità e l'indipendenza del magistrato e dell'intero corpo della magistratura amministrativa. Inoltre esplicitano, con riguardo ai magistrati amministrativi, l'esigenza di rispetto del canone di continenza espressiva, che, per i magistrati ordinari, è già desumibile dalle richiamate regole deontologiche che prescrivono la sobrietà e la compostezza dei comportamenti. La delibera si occupa, poi, in particolare, delle "amicizie" e delle "connessioni" create o accettate on line dai magistrati amministrativi, stabilendo che esse non costituiscono elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità. Infine, prevede che ogni magistrato amministrativo abbia il diritto e il dovere di ricevere una formazione specifica relativa ai vantaggi e ai rischi dell'utilizzo dei social network, e raccomanda iniziative di aggiornamento e formazione a cura del Consiglio di Presidenza e dell'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa.

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