Per la Cassazione, è possibile inviare la richiesta di rinvio d'udienza per legittimo impedimento a mezzo pec, purché la trasmissione avvenga tempestivamente

Deve essere tempestiva l'istanza di rinvio per legittimo impedimento

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La Cassazione rigetta il ricorso di un imputato straniero. Il suo difensore non ha trasmesso tempestivamente la richiesta di differimento d'udienza per legittimo impedimento. Questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25114/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale condanna l'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. In sede di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'imputato viene assolto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale perché il fatto non sussiste e la pena per il reato di ricettazione viene rideterminata in due anni di reclusione e 600 euro di multa, confermando per la parte restante la sentenza.

Colpa della cancelleria il ritardo della firma sull'istanza di rinvio

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Il difensore dell'imputato ricorre in Cassazione sollevando i motivi che si vanno a illustrare.

  • Con il primo fa presente che al fascicolo è stata allegata la comunicazione di avvenuta espulsione del suo assistito. La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto accogliere la censura con cui si è sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio stante l'assenza dell'imputato. Censura che però la Corte ha respinto poiché l'imputato, a suo dire, sarebbe potuto rientrare in Italia per difendersi. Il difensore fa presente che tale alternativa non è stata messa in atto stante i tempi ristretti intercorsi tra la scarcerazione e il rimpatrio.

  • Con il secondo fa presente che è stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per lesione del diritto di difesa. In difensore aveva infatti inviato una richiesta di rinvio d'udienza per legittimo impedimento dovuto a contestuale impegno professionale. Eccezione disattesa dalla Corte di Appello perché il difensore, nell'inviare la richiesta di rinvio a mezzo pec, avrebbe dovuto accertarsi dell'avvenuta ricezione della richiesta. Istanza che, ricorda il difensore, è stata inviata il 18.10.2017 e ricevuta il 23.10.2017, come risulta dal timbro e dalla firma del giudice. La stessa quindi è pervenuta per tempo, è da addebitare alla Cancelleria la sottoposizione al giudice 5 giorni dopo.

Non è tempestiva l'istanza di rinvio trasmessa 2 giorni prima dell'udienza

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La Cassazione adita rigetta il ricorso così motivando in relazione ai singoli motivi di doglianza sollevati.

Per gli Ermellini il primo motivo è infondato in quanto dagli atti è emerso principalmente che l'imputato era "Detenuto Per Altro" e "assente per rinuncia" in quanto nuovamente tratto arresto il giorno 23.11.2017 essendo perciò rientrato clandestinamente in Italia in data antecedente e sconosciuta laddove, come accennato, la sentenza del Tribunale è del 20.10.2017; di qui la assoluta linearità della motivazione con cui la Corte di Appello ha sostenuto che era ben possibile che egli si trovasse nuovamente già in Italia il giorno del processo di primo grado."

In ogni caso, osserva la Cassazione, l'espulsione dell'imputato straniero non costituisce un legittimo impedimento. Per legge gli è infatti consentito rientrare in Italia temporaneamente per difendersi in giudizio. Facoltà però di cui l'imputato ha dato prova di non volersi avvalere.

Per quanto riguarda il secondo motivo invece la Corte prima di tutto precisa che al caso di specie non si può applicare la disciplina emergenziale, per cui in questo caso non si poteva utilizzare la posta elettronica certificata per effettuare notifiche, comunicazioni o presentare istanze dirette all'ufficio.

In un caso simile a quello di specie la stessa sezione II della Corte ha però chiarito che: "...(a) non è prevista una modalità particolare di trasmissione delle istanze di rinvio, sicché può ritenersi operativa la disposizione contenuta dell'art. 121 cod. proc. pen che prescrive le modalità "tipiche" di trasmissione delle istanze attraverso il deposito in cancelleria; (b) l'impedimento del difensore - ed è questo l'elemento decisivo - può essere rilevato anche d'ufficio, sicché lo stesso può essere tratto da ogni elemento disponibile, comunque lo stesso giunga alla conoscenza del giudice, dunque anche attraverso un atto trasmesso con modalità atipiche, ovvero con la posta elettronica"; senonché, si è sottolineato nella occasione, "... mentre il deposito in cancelleria, essendo una modalità di comunicazione "tipica", esonera il richiedente dall'onere di verificare che l'istanza giunga effettivamente a conoscenza del giudice, la richiesta inviata tramite posta elettronica non essendo - allo stato - inquadrabile come comunicazione "atipica", non onera il giudice a prenderla in considerazione, se non quando la stessa sia portata a sua effettiva conoscenza".

Questo perché "l'istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale è caratterizzata da requisiti di ammissibilità quali, in primo luogo, la sua tempestiva presentazione; la rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo; l'indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio)."

Tutti fatti che il giudice deve accertare e valutare prima di decidere se concedere o meno il differimento dell'udienza. Nel caso di specie a impedire il rinvio dell'udienza da parte del giudice è stata la intempestività della comunicazione effettuata via pec, poiché la stessa è stata trasmessa il giorno 18.10.2020 per poter ottenere il rinvio dell'udienza del 20.10.2020, pur sapendo di avere un contestuale impegno professionale dal 24.07.2017.

Scarica pdf Cassazione n. 25114/2021

Foto: 123rf.com
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