Gli emendamenti governativi alla riforma del processo civile puntano a introdurre una responsabilità aggravata e sanzioni nei confronti chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave

Riforma processo civile: subemendamenti fino al 2 luglio

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Il nuovo volto del d.d.l. di riforma del processo civile potrebbe essere svelato in tempi davvero brevi. Gli emendamenti presentati dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, infatti, sono potenzialmente idonei a impattare fortemente sull'impianto del disegno di legge originariamente predisposto dall'ex Guardasigilli Bonafede e attualmente al vaglio della Commissione Giustizia al Senato.


Cartabia ha in diverse occasioni ribadito l'importanza di approvare, entro fine 2021, le leggi di delegazione per la riforma del processo civile, del processo penale e del CSM. Obiettivo ambizioso, ma da perseguire necessariamente per rispettare gli impegni presi con l'UE e illustrati all'interno del PNRR, vincolanti per poter beneficiare delle risorse dei fondi Next generation EU messe a disposizione per l'Italia.


Intanto, come dichiarato da Fiammetta Modena, relatrice in commissione Giustizia del disegno di legge delega, "il termine per presentare i subemendamenti è il 2 luglio. Poi partirà l'esame in commissione". Si punta, in tal modo, a ottenere il via libera da parte del Senato durante l'estate, affinché da settembre possa iniziare ad esaminare il provvedimento anche la Camera dei deputati.

Emendamenti Cartabia: come potrebbe cambiare il d.d.l. giustizia

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Nonostante l'impianto complessivo del disegno di legge sia rimasto il medesimo, sono i contenuti che potrebbero essere fortemente innovati qualora passassero gli emendamenti per la cui predisposizione la Ministra Cartabia di è avvalsa del supporto di una collaborazione di esperti.


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In sinergia con quanto previsto all'interno del PNRR, si punta, in primo luogo, alla riduzione della durata dei processi civili di almeno il 40%, necessaria per implementare l'efficienza della macchina giudiziaria, o addirittura a non arrivare proprio in aula, snellendo i contenziosi attraverso la valorizzazione e il potenziamento delle misure alternative per la risoluzione delle controversie, in particolare mediazione e negoziazione assistita.


Ancora, facendo tesoro dell'esperienza acquisita durante la fase emergenziale, si punta a stabilizzare alcune misure che hanno reso possibile lo svolgimento semplificato dei procedimenti civili durante l'emergenza COVID-19, a cominciare dalle innovazioni telematiche. In arrivo anche assunzioni che andranno a implementare il c.d. "Ufficio del processo" per supportare i magistrati nello svolgimento delle attività, diverse modifiche alla procedura civile per snellire e ottenere provvedimenti in tempi stretti, ma anche procedure di esecuzione più rapide e processi più semplici per i licenziamenti.


Corposi anche gli interventi per le famiglie, con l'introduzione di un rito unico applicabile a quasi tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. Ancora, la negoziazione assistita viene estesa anche alle coppie di fatto.

Sanzioni per chi agisce o resiste con mala fede o colpa grave

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All'interno degli emendamenti trova spazio anche un intervento relativo ai doveri di collaborazione tra le parti e i terzi, che si inquadra nell'ottica delle modifiche e integrazioni al al codice di procedura civile al fine di ampliare la casistica di applicazione dell'art. 96 del codice di rito. Tale norma, infatti, configura una responsabilità aggravata a carico della parte soccombente in giudizio che abbia agito o resistito con la coscienza dell'infondatezza dell'azione o eccezione, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione.


L'emendamento governativo mira a estendere la possibilità di pronunciare la condanna di cui all'art. 96, terzo comma, anche nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.


Oltre ad aggiungere tale ulteriore criterio, l'emendamento prevede che, con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice, anche d'ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest'ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.


Foto: 123rf.com
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