Problematiche interpretative e clausole redazionali del legato di somma di denaro. Il punto di dottrina e giurisprudenza e alcuni suggerimenti operativi

Legato di somma di denaro: inquadramento e differenze operative

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Problematica di particolare rilievo, non solo dal punto di vista teorico ma anche (e soprattutto) dal punto di vista pratico, emerge in caso di disposizione testamentaria avente ad oggetto una somma di denaro ovvero titoli depositati presso un istituto bancario.

In particolare l'aspetto più critico si rivela nella circostanza in cui, all'apertura della successione, il patrimonio ereditario sia privo della somma di denaro o dei titoli oggetto di disposizione.

In tale ipotesi, dunque, ci si interroga su quali siano, in concreto, le conseguenze operative da porre in essere.

La risoluzione a detta problematica non può prescindere da un preventivo inquadramento sistematico dei diversi istituti che il diritto successorio mette a disposizione del testatore al fine di assecondare, quanto più possibile, la sua volontà irripetibile.

Appare infatti di fondamentale importanza comprendere la reale volontà del testatore il quale può procedere ai sensi dell'articolo 653 c.c. (legato di cosa genericamente determinata), ai sensi dell'articolo 654 c.c. (legato di cosa non esistente nell'asse), ai sensi dell'articolo 655 c.c. (legato di cose da prendersi da un certo luogo) o, infine, ai sensi dell'art 658 c.c. (legato di credito).

I predetti articoli disciplinano differenti fattispecie di legato, redazionalmente affini in alcuni punti, sebbene ciascuno sia diretto a conseguire finalità diverse.

Certamente la disposizione che, tra tutte, crea maggiori difficoltà interpretative è il legato ex art. 653 c.c.[1] avente ad oggetto il denaro quale bene determinato solo nel genere.

Detto legato rappresenta un'eccezione al principio di personalità del testamento e ha natura giuridica di legato obbligatorio[2].

Peculiarità fondamentale di questa disposizione è la possibilità per il testatore di legare un bene determinato solo nel genere anche se nulla di tal genere si trovava nel suo patrimonio al tempo del testamento e nessuna se ne trova al momento della morte.

Trattandosi di legato di beni fungibili, ciò comporta che l'onorato avrebbe sempre e comunque diritto a conseguire quanto costituisce oggetto del lascito anche se, all'apertura della successione, nulla di quel genere fosse sussistente nell'asse ereditario.

Diversamente, invece, ai sensi dell' articolo 654 c.c., il legato è valido solo se il bene oggetto della disposizione a titolo particolare è presente nell'asse ereditario alla morte del testatore.

In particolare la disposizione ha effetto anche se il bene è stato solo genericamente determinato e, ad ogni modo, esclusivamente nei limiti di quanto è realmente presente nell'asse ereditario all'apertura della successione.

Pertanto il legato non produce alcun effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte mentre, se vi si trova solo in parte, esso ha effetto per la quantità che vi si trova.

Anche a questa figura la dottrina prevalente[3] riconosce la natura giuridica di legato obbligatorio.

Ulteriore alternativa in capo al testatore è quella del legato di cosa da prendersi da un certo luogo ex art 655 c.c.

Il testatore, infatti, potrebbe far riferimento a somme o titoli depositati presso un determinato conto corrente, identificando in quest'ultimo il "luogo" in cui si trova l'oggetto del legato. Interpretando la disposizione in commento come legato ex art. 655 c.c. la conseguenza sarà che, laddove la somma o i titoli non si trovino più depositati nel conto corrente indicato nel testamento ovvero questo sia stato estinto, il legato sarà del tutto inefficace; laddove, invece, vi si trovino somme o titoli ma solo in misura ridotta rispetto a quanto necessario per il soddisfacimento del legatario, il legato sarà solo parzialmente efficace.

Per tale ragione detta disposizione rientra, come sostenuto in dottrina[4], nel meccanismo della cd. relatio formale; la determinazione dell'oggetto del legato, infatti, non deriva direttamente dalla volontà testamentaria bensì dal riferimento ad uno specifico luogo (cd. relatio ad locum).

L'individuazione del luogo assume, dunque, rilevanza fondamentale, in quanto il testatore vuole legare solamente i beni che si trovano nel luogo precisato.

Il luogo identifica il bene: prova di ciò è che se il bene non si trova nel luogo indicato dal testatore il legato non ha effetto. Solo se il bene è stato momentaneamente spostato il legato ha comunque effetto (a differenza di quanto previsto dal Codice del 1865).

Infine il testatore può optare per un legato di credito ai sensi dell'articolo 659 c.c.[5] ove faccia riferimento principalmente al rapporto obbligatorio instaurato con l'istituto bancario.

Si tratta di un legato che comporta una modifica soggettiva mortis causa del rapporto obbligatorio dal lato attivo con efficacia reale immediata al momento dell'apertura della successione.

La conseguenza di una simile scelta è che, al momento di apertura della successione, ove il credito risulti estinto per qualsiasi causa, il legato non produrrà alcun effetto.

Le fattispecie elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza

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Nel corso degli anni la dottrina e la giurisprudenza si sono espresse in diverse occasioni sulle singole fattispecie innanzi elencate in modo da coadiuvare l'interprete, soprattutto laddove la volontà espressa dal testatore non risulti univoca e lasci spazio a molteplici interpretazioni.

a) Articolo 653 c.c.

Relativamente al legato di genere ex art 653 c.c. la Suprema Corte in una risalente pronuncia[6] ha affermato che, ove il testatore faccia riferimento ad un determinato conto corrente, il legato resta pur sempre un legato di genere, con tutte le conseguenze sopra esposte. L'indicazione del conto corrente sul quale è depositata la somma legata, infatti, è strumentale esclusivamente ad un più agevole reperimento della stessa.

Secondo una sentenza del Tribunale di Napoli del 15 giugno 2005[7] il legato di somma di denaro con la specificazione che la stessa è in titoli di Stato ("lego la seguente somma … in titoli di stato") deve intendersi come un legato di genere e non di specie, con la conseguenza che l'erede è sempre tenuto all'adempimento, anche se alla morte del testatore i titoli non siano più presso l'originario conto di deposito ed ancorché nel legato non si faccia riferimento ai precisi elementi identificativi dei titoli.

b) Articolo 654 c.c.

Quanto al legato ex articolo 654 c.c., un'isolata pronuncia della Suprema Corte[8] ha escluso la riconducibilità allo stesso ove la disposizione abbia ad oggetto una somma di denaro, sull'erroneo presupposto che la distinzione tra gli articoli 653 e 654 c.c. risiederebbe nel carattere generico o specifico del bene oggetto del legato (nel caso di specie il testatore aveva legato una somma di denaro senza specificare se dovesse o meno prendersi dal suo patrimonio; l'erede, rifiutatosi di pagare per mancanza della somma nell'asse ereditario, aveva pertanto proposto opposizione al decreto ingiuntivo. La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal legatario).

Tuttavia non solo la stessa giurisprudenza[9], ma anche la dottrina[10] hanno affermato che un legato avente ad oggetto una somma di denaro (e quindi una cosa generica) può comunque ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 654 c.c., purchè il testatore faccia riferimento ad una determinata somma esistente nel suo patrimonio.

La disposizione testamentaria avente ad oggetto un "rapporto bancario", secondo la dottrina, può invece essere interpretata come un legato di cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal patrimonio del testatore ex articolo 654 c.c.[11] L'indicazione del rapporto bancario o della banca presso la quale sono depositate le somme è quindi un indice sufficiente del fatto che il legato sia un legato di specie, e che pertanto gli eredi saranno tenuti ad onorarlo nei limiti di quanto effettivamente sarà sussistente all'apertura della successione.

Ai fini di una maggiore completezza si ricorda altresì una pronuncia della Corte di Cassazione (del 6 giugno 2013 n. 14358[12]) secondo la quale la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento[13].

c) Articolo 655 c.c.

In merito al legato di cosa da prendersi da certo luogo una pronuncia della Cassazione[14] ha individuato l'ipotesi in cui il testatore abbia fatto riferimento ad un libretto di risparmio al portatore dal quale prelevare la somma di denaro oggetto della disposizione testamentaria.

Una simile indicazione, infatti, identificherebbe il "luogo" dal quale prelevare la somma.

Nello specifico nel caso oggetto di pronuncia il testatore aveva legato due somme di denaro a due soggetti distinti da prendere da un libretto di deposito contenuto nella sua cassaforte. Il ricorrente aveva sostenuto che il legato fosse da ricondurre all'art. 654 c.c. e non all'art. 655 c.c. La Corte respinge il ricorso, affermando che «quale che fosse la natura del libretto in questione, è certo che il testatore, aveva utilizzato il documento, indicandone l'ubicazione, per determinare l' oggetto del legato. Conseguentemente l'inesistenza del libretto nel luogo indicato "spezzava" il rapporto tra il luogo e l'efficacia del legato, assunto dal testatore come criterio di validità della disposizione a titolo particolare»

d) Articolo 658 c.c.

La fattispecie del legato di credito certamente non ricorre quando il legato ha ad oggetto una somma determinata di denaro; affinchè ricorra detta ipotesi, infatti, è necessario il riferimento ad un rapporto di credito. Pertanto, come sostenuto in dottrina[15], non ricorre il legato di credito neppure in caso di lascito di una somma determinata in cui l'indicazione del credito è esclusivamente funzionale al soddisfacimento del legato.

Si fa l'esempio del legato di una somma X a favore del legatario Tizio, che saranno pagati dal debitore del testatore, signor Caio. In questo caso il legato continua ad essere efficace anche se all'apertura della successione il debitore del testatore ha interamente estinto il suo debito.

Si tratta invece di vero legato di credito nel caso in cui il testatore attribuisca al legatario il credito, e non la somma di denaro oggetto del credito stesso; è evidentemente un problema di interpretazione della volontà del defunto determinare se prevalga il riferimento monetario o il riferimento al rapporto obbligatorio.

Suggerimenti operativi

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Da quanto innanzi esposto è chiara l'importanza delle modalità con cui viene esternata e tradotta sul piano giuridico la volontà testamentaria.

Procedendo con ordine, e come già accennato, senza dubbio più problematica risulta l'ipotesi del legato di genere ex articolo 653 c.c.

Proprio per le conseguenze pratiche che derivano da una simile disposizione testamentaria, è di fondamentale importanza che emerga la volontà del testatore di legare la somma di denaro anche ove la stessa non fosse presente nel suo patrimonio al momento della morte.

La volontà testamentaria in tal senso deve essere chiara, evidente ed inequivocabile.

Se, invece, la volontà del testatore è quella di legare un bene che gli appartiene e, pertanto, procedere ai sensi dell'articolo 654 c.c., è buona norma farlo emergere, ad esempio tramite il riferimento ad un conto corrente sul quale è depositata la somma oggetto del legato.

Pertanto il legato sarà valido solo per quanto realmente è effettivamente depositato sul conto corrente del de cuius al momento della sua morte.

L'indicazione del conto corrente serve, in questo caso, esclusivamente per facilitare l'individuazione dell'oggetto del legato, ma non ad imporre che il legato abbia ad oggetto solo quella somma specifica. Risulta, pertanto, sufficiente che nel patrimonio vi sia l'ammontare previsto, a prescindere dal fatto che siano o meno depositati sul conto corrente che il testatore ha indicato nella disposizione.

In tal senso l'utilizzo del termine "attualmente" può facilitare a configurare la fattispecie come legato ex articolo 654 c.c., in modo che il luogo non sia determinante.

Viceversa, ove il luogo sia determinate per la qualificazione del lascito, innanzitutto è fondamentale che oggetto del legato siano esclusivamente beni fungibili come , appunto, una somma di denaro (per le cose di specie l'indicazione del luogo serve solo a facilitare il rinvenimento della cosa).

Ad esempio un'espressione del seguente tenore "Lego al mio amico Tizio la somma di denaro depositata presso la banca… sul conto corrente n. …" certamente configura un legato di cosa da prendersi da certo luogo dal momento che il riferimento al locus determina l'oggetto del legato; la relatio consente di definire la misura (o la quantità) di un bene già individuato nel suo genere dal testatore.

Laddove, invece, il testatore voglia attribuire all'onorato una somma di denaro ovvero una certa quantità di titoli determinati nella loro quantità o qualità, non ricorre alcuna relatio e, pertanto, lo strumento idoneo è uno dei precedenti ovvero un legato di credito ex art 658 c.c.

Quest'ultima ipotesi, in particolare, può risultare senza dubbio la più idonea ove il testatore voglia legare una somma che residuerà su un dato conto ("Lego a favore di Tizio la somma di euro…risultate sul seguente conto corrente n….presso la banca…").

In conclusione, la materia è complessa, soprattutto quando si tratta di interpretare disposizioni testamentarie olografe, formulate da un testatore che spesso non ha le competenze tecniche per conoscere e applicare queste differenti categorie. In compenso, qualora l'interprete sia chiamato a consigliare il testatore, potrà essere utile porre mente a queste considerazioni per illustrare al disponente le diverse conseguenze pratiche, e per formulare un testamento che davvero raggiunga i risultati attesi.


[1] Sul legato di genere si vedano: BIANCA, Diritto civile , II, La famiglia Le successioni , Milano, 2005, p.795; BONILINI, Dei legati , Artt. 649-673 , in Comm. cod. civ. SCHLESINGER-BUSNELLI, Milano, 2006, p. 265 ss.; ID., Il legato, in Tratt. di dir. delle successioni e donazioni , cit., p. 527 ss.; PUGLIATTI, Dei legati , in Comm. cod. civ. diretto da D'AMELIO-FINZI , Firenze, 1941, p. 553-554; LOPS, Il legato , in Successioni e donazioni a cura di RESCIGNO, cit., p. 1048 ss.; PEREGO, I legati , in Tratt. dir. priv. diretto da RESCIGNO, cit., p. 238; GANGI , I legati nel diritto civile italiano, Padova, 1933, p. 150 ss.;

[2] GIORDANO MONDELL , Legato (dir. civ.), in Enc. Dir., XXII, Milano, 1973, p. 762; MASI, Dei legati, Art. 649-673, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 60; CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980, p. 93; CAPOZZI, Successioni e donazioni, 3a ed., Milano, 2009, p. 1168-1169.

[3] GIORDANO M ONDELLO, op. cit. , p. 762; MASI , op. cit. , p. 60; CRISCUOLI, op. cit. , p. 93; CAPOZZI, op. cit. , p. 1168-1169. Non manca tuttavia chi sostiene la tesi contraria secondo la quale questo tipo di legato, pur avendo ad oggetto una cosa determinata solo nel genere, avrebbe comunque efficacia reale, nel senso che, con la specificazione operata dall'onerato, l'effetto traslativo retroagisce al tempo di apertura della successione. In tal senso GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano , Milano, 1964, p. 124 ss.

[4] BARALIS, Il testamento per relationem, in Successioni e donazioni a cura di RESCIGNO, vol. I, Padova, 1994, p. 967 ss.

[5] BIANCA, op. cit. , p.789 ss.; BONILINI, Dei legati , cit., p. 317 ss.; ID., Il legato , cit., p. 557 ss.; PUGLIATTI, Dei legati , cit., p. 558-559; L OPS, Il legato , cit., p. 1044-1045; PEREGO, I legati , cit., p. 240-241; GANGI , I legati nel diritto civile italiano , cit., p. 156; CAPOZZI, Successioni e donazioni , cit., p. 1175 ss.

[6] Cass., 3 maggio 1969, n. 1483, in Mass. Foro it. , 1969, c. 437, n. 1483

[7] Trib. Napoli, 15 giugno 2005, In Corriere del merito 2005, p.1009

[8] Cass., 22 giugno 1995, n. 7082, con nota di PASTORE, in Riv. del Not. , 3, 1996, p. 644 ss., ed in Notariato , 1996, 2, p. 131 e ss.,con nota di BARTOLOZZI.

[9] Cass., 3 maggio 1969, n. 1483

[10] PASTORE, Il legato di cosa generica , in Riv. del Not. 3, 1996, p. 644 ss.; STRONA, Legato di credito, nota a Trib. Terni, 26 luglio 2006, n. 459, in Giur. it, 2007, p. 2216;

[11] BIANCA , op. cit , p.795 ss.; BONILINI , Dei legati , cit., p. 277 ss.; ID., Il legato , cit., p. 538; PUGLIATTI, Dei legati , cit., p. 554; LOPS, Il legato , cit., p. 1050 ss.; CAPOZZI , Successioni e donazioni , cit., p. 1170 ss.

[12] Cass. 6 giugno 2013 n. 14358, in Giustizia Civile Massimario 2013

[13] Vedi anche: Cass. civ., sez. II, 10 settembre 2006 n. 21685, Cass. civ., sez. II, n. 7082, Cass. civ., sez. II, n. 2708

[14] Cass., 4 giugno 1991, n. 6317, in Giust. Civ. , I, 1992, p. 133 ss.

[15] CAPOZZI, op. cit. , p. 1179


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