Chi si incolonna nella corsia sbagliata al semaforo e procede nella direzione consentita dalla luce verde valevole per la fila accanto rischia la multa? Ecco cosa afferma la giurisprudenza

Corsia errata e passaggio col rosso al semaforo

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I conducenti dei veicoli che proseguono la marcia nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa rischiano, come noto, una sanzione per "Violazione della segnaletica stradale" come previsto dall'art. 146, comma terzo, del Codice della Strada.


Capita spesso, in prossimità degli incroci, che siano presenti più luci semaforiche per disciplinare il traffico nelle diverse direzioni: chi si trova su una determinata strada potrà dunque trovarsi davanti un impianto semaforico che impone lo stop, ad esempio, a chi deve proseguire diritto, mentre presenta luce verde per chi deve svoltare.


Per agevolare e rendere ordinato il passaggio, in prossimità di questi incroci solitamente la carreggiata si divide in corsie, con una presegnalazione affinché l'utenza stradale sia messa in grado di incanalarsi preventivamente e tempestivamente, ovvero i veicoli si "mettano in fila, letteralmente, in attesa che il semaforo dia loro il via libera per procedere nella direzione prescelta.


A chi, però, non è mai capitato di trovarsi, per errore, incanalati nella corsia sbagliata e vedere il semaforo diventare "verde" proprio nella direzione in cui si desidera procedere? Alcuni conducenti, di fronte a tale situazione decidono comunque di procedere la marcia nel verso consentito dal semaforo, pur trovandosi nella corsia dove il semaforo segna rosso: insomma, corsia sbagliata e direzione giusta.


E la questione riguarda le conseguenze che assume un simile atteggiamento di fronte alla legge, perché non di rado chi decide di agire in questo modo si vede recapitare a casa una sanzione per violazione del menzionato art. 146, comma 3, del Codice della Strada. Sul punto la giurisprudenza si divide.

La violazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 146 C.d.S.?

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In diverse occasioni i giudici di merito lungo lo stivale hanno deciso di "salvare" il conducente distratto o incanalato erroneamente che, però, avesse deciso di procedere nella direzione consentita dal semaforo della corsia accanto. Ne è un esempio la recente sentenza del Giudice di Pace di Fermo del 27 febbraio 2021 (qui sotto allegata) che ha revocato la sanzione amministrativa elevata per passaggio con il rosso al conducente, vittoriosamente assistito dalla Globoconsumatori Onlus.


Questi, nel ricorso, rappresentava come la violazione non si fosse configurata, avendo egli ottemperato alla segnalazione semaforica marciando nella direzione (diritto) per la quale il semaforo proiettava il via libera, pur impegnando la corsia designata alla svolta a destra.


Il giudicante rileva come, dalla documentazione fotografica, si evinca che la manovra compiuta dal ricorrente sia proprio come da lui descritta e, sottolinea il provvedimento, "in tal caso si deve ritenere come la violazione compiuta non ricada nella previsione normativa contestata dell'art. 146 C.d.S., ma piuttosto concerna l'omesso rispetto della segnalazione stradale fattispecie comunque diversa".

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Una decisione simile è stata assunta dal Giudice di Pace di Torino in una sentenza del 20 settembre 2019: secondo il giudice onorario, nonostante l'errata canalizzazione, non poteva essere imputato al conducente il passaggio con il semaforo rosso, dal momento che, al momento del rilievo, per i veicoli che proseguivano diritto (come ha fatto il ricorrente) il semaforo era verde. Anche in tal caso il provvedimento ritiene che l'uso improprio della corsia riservata ai veicoli diretti a sinistra non sia idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 146, comma 3, del Codice della Strada.

L'orientamento della Cassazione

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Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità, si registra un precedente che, invece, sembra andare in controtendenza rispetto all'orientamento sopra descritto. Nella sentenza n. 8412/2016, gli Ermellini rammentano che "le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. C.d.S.)".

Dunque, per la Cassazione la luce del semaforo "di corsia" non disciplina il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso.

In conclusione, in presenza di una corsia, munita di segnaletica orizzontale, destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, "la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale", mentre le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata.

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Ciò in quanto la diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra, comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio e renderebbe laboriosa e complessa la rilevazione delle infrazioni.

Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per il provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace di Fermo sentenza 27 febbraio 2021

Foto: 123rf.com
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