Diritto societario tra patti e clausole, chiarezza su due istituti spesso confusi ma profondamente diversi: i patti parasociali e le clausole dell'atto costitutivo

I patti parasociali

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Sono detti patti parasociali gli accordi stipulati tra due o più soggetti attraverso i quali si conviene di disporre dei diritti che promanano dal contratto sociale.

L'istituto in questione si fregia dunque di una portata definitoria dai limiti ben precisi ed assolutamente chiara, cosa che consente già ad una prima lettura di individuare le sue caratteristiche principali; l'utilizzo del prefisso 'para' punta subito i riflettori sul fatto che gli accordi in oggetto sono estranei all'atto costitutivo della società, lo scopo di tali stipulazioni è infatti quello di regolare i rapporti tra soci e terze parti, ovvero tra i soci stessi, integrando o in alcuni casi pattuendo disposizioni difformi da quelle presenti nell'atto costitutivo.

Per quanto concerne l'aspetto temporale, i patti parasociali possono venire alla luce tanto in sede di stipulazione dell'atto costitutivo, quanto in un secondo momento, ciò che davvero rileva in ogni caso è la loro configurazione come patti plurilaterali, il che vuol dire che possono obbligare due o più soggetti applicando la disciplina comune della contrattualistica ex artt. 1321 e seguenti del codice civile, con l'unica precisazione che, chiaramente, deve trattarsi di patti leciti e meritevoli di tutela.

Efficacia obbligatoria

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Dottrina particolarmente sensibile sul punto ritiene di poter attribuire ai patti parasociali un'efficacia unicamente obbligatoria, in altri termini ciò si traduce nel principio di diritto espresso dall'art. 1372 c.c. a norma del quale può ricordarsi che solo nei casi previsti dalla legge il contratto produrrà effetti in capo soggetti estranei alle parti; quanto a profili legati alla responsabilità dei contraenti, è legittimo altresì chiedersi quali siano i risvolti legati alla violazione dei patti parasociali

, ordunque si ricordi in merito a tale questione che l'inadempiente al patto parasociale può essere soggetto esclusivamente ad una azione per il risarcimento del danno essendo, in tal sede, escluso un adempimento coattivo per ricevere la prestazione in forma specifica.

Sindacati di voto o di blocco

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Entrando nel vivo della questione, i patti parasociali possono distinguersi in sindacati di voto o di blocco; quanto ai primi è agevole, anche da un punto di vista etimologico, comprendere che si tratta del patto mediante il quale i soci si impegnano circa il voto che andranno ad esprimere in assemblea, con una ratio che ricerca un'uniformità dei soci in ambito assembleare, tali patti possono assumere carattere permanente ovvero occasionale ed ancora possono riguardare la totalità delle adunanze ovvero avere ad oggetto un punto specifico dell'ordine del giorno. Per quanto attiene invece ai sindacati di blocco la dottrina conferisce a tali pattuizioni natura di scambio, in effetti trattandosi dei patti con cui i soci si obbligano a non alienare per un dato periodo di tempo le proprie azioni, ovvero dei patti con cui si conviene che tali alienazioni siano subordinate al gradimento dei soci, l ratio sottesa a questa categoria di accordi è quella di evitare l'ingresso nella compagine partecipativa di soggetti non graditi dal resto dei soci, e quindi di lasciare inalterato lo stato degli equilibri all'interno della società.

Disciplina dei patti parasociali

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La disciplina dei patti parasociali, al di là degli aspetti legati alle caratteristiche ed alle riflessioni promananti dalla definizione di questi, risulta inoltre particolarmente interessante in merito alle differenziazioni da fare tra i patti in questione e le clausole inserite nell'atto costitutivo; assodato che i patti parasociali, per definizione, sono estranei all'atto costitutivo e che vantano rispetto a quest'ultimo una autonomia causale, non possiamo comunque escludere l'esistenza di implicazioni tra i due; lo dimostra il fatto che alla luce di un collegamento negoziale le vicende del contratto sociale incidono sui patti parasociali anche se lo stesso non può dirsi per il ragionamento inverso, infatti il contratto sociale non risente del contenuto dei patti parasociali, autorevole dottrina ha esteso infatti tale ragionamento sino ad estrarne il principio di diritto alla luce del quale le cause di invalidità riguardanti il contratto sociale sarebbero tali da inficiare i patti parasociali ma, com'è intuibile, non sarebbe possibile il contrario.

Le clausole dell'atto costitutivo

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In ogni caso, appare centrale dire che senza ombra di dubbio la differenza più rilevante tra i due fenomeni è quantitativa, o meglio legata al perimetro di estensione del patto: mentre le clausole del contratto societario investono l'interezza dei soci i patti parasociali investono, come specificato in apertura, solamente i c.d. soci firmatari, atro aspetto fondamentale è connaturato dall'importanza dell'atto costitutivo nel merito della disciplina, non bisogna infatti dimenticare che l'atto costitutivo è l'accordo fondante della società e che pertanto in caso di rapporto antinomico rispetto ai patti parasociali saranno sempre le clausole dell'atto costitutivo a prevalere, da tale importanza discende però un obbligo di pubblicità che impone i soci, chiaramente, di rendere note le clausole dell'atto costitutivo mediante pubblicazione nel registro delle imprese, cosa che invece non è richiesta per i patti parasociali che potranno così trovare nella possibile segretezza una delle loro caratteristiche. Infine, last but not least, le clausole dell'atto costitutivo possono essere descritte alle stregua delle coste che reggono l'organizzazione societaria, diversamente i patti parasociali rivestendo un ruolo di secondaria importanza ricoprono le vesti di corollari per la struttura societaria, in altri termini non contemplano scelte di fondamentale importanza per l'organizzazione ma attengono ad un area di predeterminazione dei diritti dei soci che può, tutt'al più, dimostrarsi utile al fine di risolvere ex ante problemi che potrebbero rallentare la gestione della società.


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