Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate in risposta ad un interpello presentato dall'Ordine degli avvocati di Isernia

Gratuito patrocinio, Rdc rileva ai fini dell'ammissione

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Anche il Reddito di Cittadinanza conta per determinare se una persona soddisfa o meno i requisiti economici per godere del gratuito patrocinio. Il beneficio del reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e di conseguenza non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che per effetto dell'erogazione di tali somme superi il limite di reddito a tal fine previsto. Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle entrate in risposta ad un interpello presentato dall'Ordine degli avvocati di Isernia.

Gratuito patrocinio e reddito di cittadinanza

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La ratio del "gratuito patrocinio", è quella di consentire alle persone che sono in una situazione di difficoltà economica, e non possono permettersi un avvocato, di difendersi comunque di fronte alle autorità giudiziarie. Il reddito di cittadinanza è una «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».

Rdc non fa reddito, ma conta

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Si consideri che ai fini del calcolo da dover effettuare per aver diritto al reddito di cittadinanza, il reddito imponibile che occorre valutare e? quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi al cui ammontare devono essere sommati anche altri redditi tra cui eventuali altri redditi percepiti ma esenti ai fini Irpef. Se anche il Reddito di Cittadinanza non fa reddito ed è esente dal pagamento delle tasse e quindi non va indicato in sede di dichiarazione dei redditi, resta rilevante per determinare il limite di reddito per rientrare nel gratuito patrocinio. Nella sentenza n. 36362 del 12 ottobre 2010, la Corte di Cassazione ha affermato che "ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perche? non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale e? stata esclusa". Quindi le somme quindi percepito nel corso dell'ultimo anno a titolo di Reddito di Cittadinanza, vanno considerato ai fini del gratuito patrocinio. Senza contare che il RdC si considera ai fini ISEE.

Scarica pdf Agenzia entrate risposta interpello Interpello n. 956-2517/2020

Foto: blog delle stelle
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