Il TAR Calabria ha affrontato la questione del recupero crediti verso un ente locale dissestato, valorizzando sia il dato temporale che la natura del debito

Debiti dell'ente dissestato: rilevanza della data

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Cosa accade ai crediti verso un ente locale derivanti da sentenze pubblicate successivamente alla dichiarazione di dissesto dell'ente stesso? Lo ha di recente chiarito il TAR Calabria nella sentenza numero 696/2020 qui sotto allegata, che si è più precisamente soffermata sulle sorti dei crediti maturati successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Ripercorrendo puntualmente le norme di rilievo contenute nel TUEL, il tribunale amministrativo calabrese ha precisato che la circostanza che la sentenza che accerta il debito dell'ente sia successiva alla dichiarazione di dissesto non basta da sola a rendere ammissibile la procedura esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dell'ente. A tal fine occorre tenere conto anche della data di compimento del fatto o dell'atto di gestione cui il debito si riferisce: per usare le parole del TAR, "se questo è antecedente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato l'eventuale azione esecutiva intrapresa sarà inammissibile ex art. 248, comma 2, TUEL".

La natura dei debiti dell'ente

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Oltre al piano temporale, rileva anche la natura del debito. Ovverosia, in base a quanto affermato dal TAR, non bisogna guardare solo alla data di insorgenza del debito dell'ente locale, ma occorre anche verificare se lo stesso derivi da un fatto o un atto di gestione. In caso di risposta negativa, la sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto è passibile di esecuzione in via ordinaria, dato che non ci si trova di fronte a un costo economico della gestione dissestata.

Gestione separata dell'organo straordinario

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Con riferimento alla gestione straordinaria degli enti dissestati, il TAR ha ribadito quanto già affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza

n. 2/2020, ovverosia, tra le altre cose, che nella procedura di risanamento degli enti locali in crisi è prevista una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e la gestione corrente e ciò al fine di tutelare quest'ultima, che rischierebbe di essere pregiudicate dall'eventuale carico di debiti imputabili alle precedenti gestioni amministrative, e di garantire la futura sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario.

Di conseguenza, la massa separata che l'organo straordinario è chiamato a gestire è sì in grado di produrre effetti positivi, ma ciò esclusivamente se tutte le poste che sono riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio siano attratte alla precedente gestione, anche se accertate successivamente.

Fatti dell'ente generatori di responsabilità aquiliana

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A tale proposito, il TAR si è interrogato sul se le predette argomentazioni impongano tale soluzione per qualsivoglia accadimento e, quindi, anche quando si tratti di fatti generatori di responsabilità aquiliana che si sono verificati prima del predetto termine e che sono stati accertati con sentenza che è passata in giudicato solo dopo la dichiarazione di dissesto.

E qui ci si ricollega a quanto detto sopra con riferimento alla natura del fatto che ha dato origine al debito: se quest'ultimo ha solo natura risarcitoria e discende da un mero illecito civile del tutto scollegato con l'attività gestionale dell'ente, per il suo recupero è possibile seguire le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'ente locale.

Si ringrazia l'Avv. Aurelio Panetta per la cortese segnalazione

Scarica pdf sentenza TAR Calabria numero 696/2020
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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