L'Ufficio del Massimario analizza le disposizioni in materia penale introdotte dal D.L. 149/2020 e sottolinea alcune delle criticità e dei dubbi legati alle stesse

Le nuove disposizioni in materia introdotte dal Decreto Ristori Bis

Mentre si prepara la discussione in Aula sul testo di conversione in legge che riunisce i quattro decreti c.d. Ristori approvati nelle ultime settimane, l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, con la Relazione n. 89/2020 (sotto allegata), fa il punto sulle nuove disposizioni in materia penale introdotte dal D.L. 149/2020 in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19


Si tratta del c.d. Decreto Ristori Bis approvato a distanza di pochi giorni dall'emanazione del primo Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) e tramite il quale il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare alcuni aspetti del processo penale, essenzialmente concernenti lo svolgimento del giudizio di appello e la sospensione dei termini di prescrizione e durata delle misure cautelari.


I due decreti legge, tra l'altro, sono accomunati anche dalla previsione di un periodo di vigenza più agevolmente modulabile, in relazione all'evoluzione della pandemia in quanto si stabilisce che le norme siano efficaci dalla data di entrata in vigore fino al termine dell'emergenza pandemica attualmente individuata al 31 gennaio 2021.

Disciplina delle udienze in appello

Per quanto riguarda il giudizio di appello, si è privilegiata la scelta di ridurre le ipotesi di partecipazione delle parti, favorendo il ricorso alla trattazione scritta, sia pur con alcune significative eccezioni. La norma, infatti, prevede quale regola generale che, al di fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la corte di appello proceda in Camera di Consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, a meno che una delle parti faccia richiesta di discussione orale, ovvero l'imputato manifesti la volontà di comparire.


In mancanza della suddetta richiesta, la trattazione si svolge essenzialmente sulla base di un contraddittorio cartolare, essendo previsto il deposito da parte del pubblico ministero delle proprie conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza. Le conclusioni del PM devono essere trasmesse tn cancelleria in via telematica via PEC o modalità alternative che dovranno essere individuate con provvedimento del DGSIA.


Le conclusioni del P.M. dovranno essere "immediatamente" trasmesse dalla cancelleria, sempre per via telematica, alle parti private che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, potranno depositare le proprie conclusioni scritte, mediante posta elettronica certificata, almeno fin quando non sarà consentito il deposito telematico anche per atti diversi da quelli indicati dall'art. 24 comma 1 (memorie, documenti ed istanze di cui all'art. 415-bis c.p.p.).


La richiesta di discussione orale va formulata per iscritto entro il termine libero di quindici giorni dall'udienza ed inviata in cancelleria con le modalità telematiche già previste per il deposito delle conclusioni. Entro il medesimo termine l'imputato, che intenda partecipare all'udienza, deve formulare tale richiesta per il tramite del proprio difensore, non essendo consentito il ricorso a forme alternative di deposito dell'istanza di partecipazione.

Attenzione, però, alla lacuna della legge: a seguito della formulazione di discussione orale non è previsto che la cancelleria comunichi alle parti non richiedenti l'avvenuta opzione per tale rito. Ne consegue, evidenzia la Cassazione, che, in assenza di un'apposita comunicazione, si potrebbe verificare una nullità a regime intermedio derivante dalla mancata partecipazione delle parti non richiedenti all'udienza di discussione, nullità che travolgerebbe anche la successiva decisione.

Rinnovazione dell'istruttoria

Il documento della Suprema Corte non manca di evidenziare profili problematici relativi alla rinnovazione dell'istruttoria, posto che l'art. 23, comma 1, del D.L. 149/2020 prevede che non si possa procedere con la trattazione scritta nei casi in cui sia necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, in tal modo ribadendo che tale modalità non può trovare applicazione in quei procedimenti nei quali l'assunzione della prova comporta la connotazione nel senso dell'oralità del contraddittorio.


Occorre però evidenziare come, nei casi (non infrequenti) in cui la rinnovazione debba essere disposta in ragione della diversa valutazione di una prova dichiarativa rilevante ai fini della "reformatio in peius" della sentenza assolutoria, solo all'esito della trattazione si potrebbe porre l'esigenza di svolgere l'attività istruttoria. Ciò comporta che, ove si sia proceduto con la trattazione scritta, la corte d'appello, nel disporre la rinnovazione dell'istruttoria, dovrà anche prevedere il mutamento del rito, tornando alle ordinarie forme di discussione orale, proprio perché l'art.23 cit. non consente la trattazione scritta lì dove si debba procedere all'assunzione di prove, a nulla rilevando che il procedimento si fosse già avviato nelle forme di una definizione cartolare.

Sospensione termini di prescrizione e misure cautelari

Il legislatore ha tenuto conto della circostanza in cui si imponga il rinvio dell'udienza per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, qualora l'assenza sia giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario.


In tal caso è stabilito che i giudizi penali siano sospesi e, parimenti, siano sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'art. 303 c.p.p.; la durata della sospensione viene però contenuta entro il termine di 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento.


Tenendo conto dei dubbi di legittimità costituzionale ipotizzati in relazione a tale norma, l'Ufficio del Massimario ritiene che la stessa vada interpretata nel senso che l'impedimento di uno dei soggetti ivi indicati consenta la sospensione della prescrizione solo a condizione che il suddetto impedimento sia l'unica ragione che ha determinato il rinvio del procedimento.


Pertanto, in tutti quei casi in cui l'udienza, a prescindere dal legittimo impedimento di un teste, debba essere ugualmente rinviata per il compimento di ulteriori e diverse attività istruttorie, come pure per esigenze diverse, quale quella di differire la discussione rispetto al termine dell'istruttoria, la sospensione della prescrizione non potrà operare.

Misure cautelari

L'art. 24 del D.L. 149/2020 prevede che la sospensione del giudizio, derivante dall'impossibilità di svolgere attività istruttoria per le ragioni sopra indicate, determini anche la sospensione dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., ma il comma 3 della norma prevede che tale sospensione non incida sul computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare, di cui all'art. 304, comma 6 del codice di rito.


Tale comma introduce un'ulteriore limitazione lì dove sancisce che ai fini del computo dei soli termini di durata complessivi vada computata anche la sospensione dei termini previsti dal comma 1 e, pertanto, dei differimenti conseguenti agli impedimenti ivi descritti.


La disciplina, pur non essendo di agevole lettura, dovrà essere interpretata tenendo presente che l'art. 304, comma 6, regolamenta gli effetti delle cause di sospensione dei termini di durata della misura cautelare rispetto ai limiti di fase e complessivi previsti dall'art. 303 c.p.p.


In conclusione, afferma il documento, il citato art. 304, comma 6, c.p.p. disciplina in linea generale gli effetti della sospensione rispetto alla durata della custodia cautelare, prevedendo una distinzione a seconda che si verta in tema di termini di fase, ovvero di durata complessiva. Tanto premesso, ne consegue che l'art. 24, comma 3, del D.L. n. 149/2020, limita gli effetti della sospensione "da Covid", prevedendo che di questa non si tenga conto con riferimento ai termini di fase, mentre andrà computata in relazione alla durata complessiva della custodia cautelare.


Scarica pdf Cassazione Ufficio del Massimario Relazione 89/2020

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