Per la Suprema Corte alla notifica via PEC si applica la scissione soggettiva degli effetti a seguito dell'intervento della Consulta. Tempestiva la notifica dell'opposizione a D.I. oltre le ore 21

Notifica dopo le 21 dell'ultimo giorno utile

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Deve ritenersi tempestiva la notifica dell'opposizione all'ingiunzione avvenuta oltre le ore 21 con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Ciò in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza 75/2019, ha bocciato l'art. 16 septies del D.L. 179/12 nella parte in cui prevede che la notifica telematica effettuata fra le 21 e le 24 si perfezioni anche per il notificante alle ore 7 dell'indomani.


Se, da un lato, il differimento al giorno seguente appare giustificato nei confronti del destinatario, mirando alla tutela del suo diritto al riposo in una fascia oraria in cui sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica, dall'altro appare irragionevole penalizzare il mittente impedendogli di utilizzare appieno il termine utile per impugnare e approntare la propria difesa.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 22136/2020 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'opponente sconfitto in entrambi i giudizi di merito.


Nel dettaglio, la Corte territoriale, condividendo il giudizio del giudice a quo, riteneva tardiva l'opposizione in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, ma oltre le ore 21.


Di conseguenza, la notifica si sarebbe perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, vale a dire il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, da qui la tardività e la conseguente inammissibilità.

Il perfezionamento della notifica via PEC

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La Suprema Corte ribalta il risultato e riassume l'orientamento prevalente in materia, prendendo le mosse dalla previsione di cui all'art. 16-quater, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221 del 2012.


Tale norma dispone che la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata "si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione" prevista dall'art. 6, comma 1, del d.P.R. 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista al comma 2 della medesima norma.


Ancora, l'art. 16-septies del D.L. n. 179 cit. aggiunge che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall'art. 147 c.p.c. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) e che tale notifica, quando è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

La sentenza della Corte Costituzionale e la "fictio iuris"

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Tuttavia, sempre in materia di notifiche eseguite con modalità telematiche, gli Ermellini ritengono indispensabile rammentare come il quadro sia cambiato a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale.


La Consulta, con la sentenza n. 75/2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.) proprio l'art. 16-septies del D.L. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che "la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta".


La "fictio iuris" che conduce al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24, infatti, appare giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell'art. 16 septies, tramite il rinvio all'art. 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica.

Al contrario, non può dirsi altrettanto giustificata nei confronti del mittente. Infatti, si legge nell'ordinanza, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell'art. 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta.

Reductio ad legitimitatem

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In aggiunta, secondo il Collegio, la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato "all'apertura degli uffici" sia intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l'affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo.

Pertanto, ai fini di una "reductio ad legitimitatem" della disposizione, la Cassazione ritiene debba applicarsi la regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare, che nei confronti del mittente la notificazione richiesta ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della L. n. 53/1994, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, il giorno stesso in cui è eseguita (Cass. n. 4712 del 2020; Cass. n. 12050 del 2020).

Leggi anche: Notifiche via pec: c'è tempo fino a mezzanotte

Una conclusione a cui non si è attenuta la Corte d'Appello avendo ritenuto tardiva la notifica proposta, oltre le 21, con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che la stessa si perfezionasse, anche nei confronti del mittente, alle ore 7 del giorno successivo. La parola passa al giudice del rinvio.

Scarica pdf Cassazione Civile, ordinanza 22136/2020

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