Il falso ideologico per induzione è un reato che deriva dalla combinazione dei reati di falso ideologico (artt. 479, 480 e 481 c.p.) con l'art. 48 c.p.

Cos'è il falso ideologico

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Prima di approfondire l'analisi del reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione vediamo che cos'è il falso ideologico: tale reato si configura quando si attesta un contenuto che non corrisponde alla realtà all'interno di un documento che non è stato però materialmente falsificato.

Il nostro ordinamento punisce per il reato di falso ideologico i pubblici ufficiali e le persone che esercitano servizi di pubblica necessità, rispettivamente agli articoli 479 e 480 e all'articolo 481 del codice penale.

Ad esempio, si ha falso ideologico quando un pubblico ufficiale, nel ricevere o formare un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta che un fatto è stato da lui compiuto o che è avvenuto alla sua presenza, mentre in realtà non è così.

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Cos'è il falso ideologico per induzione

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Il falso ideologico si dice per induzione quando la falsa attestazione non è imputabile al soggetto che forma l'atto, ma al soggetto che rende la dichiarazione poi recepita nell'atto stesso.

Ad esempio, esso si configura quando un paziente dichiari falsamente al medico del pronto soccorso l'origine delle lesioni lamentate (Cass. n. 37971/2017).

In tal caso, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del codice penale, "del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo" (nell'esempio appena fatto, il paziente).

Falso ideologico per induzione in atto pubblico

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Il falso per induzione si può configurare con riferimento a ciascuna delle tre ipotesi di falso ideologico previste dal nostro ordinamento.

Analizziamo, innanzitutto, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, disciplinata dall'articolo 479 c.p..

Detta norma prevede in particolare che: "Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476".

Con riferimento all'induzione, in merito alla suddetta fattispecie di reato le risalenti SU n. 1827/1995 hanno chiarito che: "tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera."

Le SU con la sentenza n. 35488/2007 hanno confermato il suddetto orientamento, dissociandosi invece da quello secondo cui: "il falso per induzione in errore del pubblico ufficiale sarebbe configurabile soltanto nella ipotesi in cui la falsa attestazione provenga da questi sulla base di dichiarazioni del privato che però egli integri con una attestazione di rispondenza al vero. Se invece l'attestazione proviene dal privato e il pubblico ufficiale la riporta come tale nell'atto pubblico a sua firma, ossia si limita a riprodurla, allora dovrebbe riconoscersi che di falso vi è solo la dichiarazione del privato, il quale ne è l'autore immediato, mentre non vi è falso per induzione con autore mediato."

La pena

La pena che si applica al falso ideologico per induzione in atto pubblico è quella della reclusione da uno a sei anni, che sale da tre a dieci anni se la falsità riguarda un atto che fa fede fino a querela di falso.

Falso ideologico per induzione in certificati o autorizzazioni amministrative

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La seconda fattispecie che punisce la falsità ideologica è quella commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. Di essa si occupa l'art. 480 c.p, ai sensi del quale: " Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni."

Anche in questo caso, in caso di induzione, a rispondere del reato è colui che, con il proprio comportamento, ha determinato il pubblico ufficiale a rilasciare certificati o autorizzazioni amministrative ideologicamente falsi.

Proprio in merito a questa fattispecie, è interessante segnalare la pronuncia della Corte di cassazione n. 10917/2020, la quale ha chiarito che: "il falso per induzione ex art. 48 cod. pen. diretto a ottenere una concessione edilizia che riproduca le false dichiarazioni del privato (ovvero false rappresentazioni del progettista) è punibile ai sensi degli artt. 48, 480 cod.pen., avuto riguardo alla natura di autorizzazione amministrativa della concessione edilizia ora permesso a costruire."

La pena

La pena prevista per il falso ideologico per induzione in certificati o autorizzazioni amministrative è quella della reclusione da tre mesi a due anni.

Falso ideologico per induzione in certificati di soggetti che esercitano servizio di pubblica necessità

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Ecco infine l'ultima fattispecie, contemplata dall'art 481 c.p., che prevede la falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. La norma in questo caso dispone che "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro."

Anche su questa fattispecie si è di recente espressa la Cassazione con la sentenza n. 44578/2019 ribadendo che: "In punto di diritto è, poi, pacifico che il reato di cui all'art. 481 cod. pen. può essere realizzato attraverso l'induzione in errore del soggetto chiamato ad emettere la certificazione medica mediante una falsa rappresentazione di una malattia (o di sintomi di essa) che di fatto sono risultati inesistenti. Il fatto che il sanitario chiamato ad emettere la certificazione non abbia proceduto ad effettuare un materiale accertamento diagnostico limitandosi a prendere atto della sintomatologia riferita dal paziente non consente di escludere l'inganno e quindi la falsità ideologica del documento emesso".

La pena

La pena, in questo caso, è quella della reclusione fino a un anno e/o (a seconda che vi sia o meno scopo di lucro) della multa da 51 a 516 euro.


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