I contribuenti possono evitare di farsi trovare impreparati di fronte all'attività dell'Agente di riscossione, per un più proficuo rapporto con essa

Richiesta dell'estratto di ruolo e prescrizione dei debiti

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Nella riscossione esattoriale, i rapporti tra l'Agente di riscossione e il contribuente devono essere improntati al principio di collaborazione e buona fede, che se attuato pienamente può contribuire a significativo snellimento del contenzioso e a un più proficuo rapporto tra le parti.

Ad esempio, quando si ha il sospetto di avere un conto in sospeso con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, è opportuno chiedere un estratto di ruolo per scoprire eventuali debiti e svolgere le verifiche del caso.

Il rilascio dell'estratto di ruolo, su istanza del contribuente, è un comportamento che non esplicita alcuna pretesa o richiesta di adempimento. Sono, infatti, atti interruttivi della prescrizione solo la domanda giudiziale e l'atto di costituzione in mora mediante i quali il creditore richiede di adempiere l'obbligazione.

Quindi, il rilascio dell'estratto di ruolo - a richiesta del contribuente - non può ritenersi idoneo ad interrompere la prescrizione (Cass. Civ. Ord. n. 3990/2020).

L'autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati

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Il contribuente può sfruttare l'estratto di ruolo per impugnarlo unitamente alle cartelle esattoriali, qualora non ne abbia avuto conoscenza in precedenza per un vizio di notifica, facendo valere la prescrizione dei crediti maturata dopo la notifica della cartella.

In tali casi, l'Agente della riscossione è costretto a dare prova dell'esecuzione della notifica con l'esibizione degli avvisi di ricevimento degli atti notificati che spesso sono prodotti in copia.

A tale proposito va detto che l'Agente di riscossione non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, poiché l'autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale. Pertanto, le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o non è disconosciuta dalla controparte (Cass. Civ. Ord. n. 15842/2020).

Cartella esattoriale definitiva e termine di prescrizione

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Infine si rende opportuno chiarire che la Cassazione ha precisato che la scadenza del termine per impugnare la cartella esattoriale produce soltanto l'effetto di irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.

Quindi, dalla cartella di pagamento divenuta definitiva possono decorrere diversi termini di prescrizione in ragione dei diversi tributi (Cass. Civ. Ord. n. 16232/2020).

Avvocato Matteo Iacovelli

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