La Cassazione, in contrasto col precedente orientamento, sottolinea che il limite di mille euro va riferito all'importo risultante dall'intera cartella esattoriale e non del singolo carico di ruolo

Saldo e stralcio sul valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella

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L'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 (c.d. pace fiscale), convertito, con modificazione, nella legge n. 136 del 2018, in materia di cosiddetto "saldo e stralcio" si deve interpretare nel senso che, qualora la cartella esattoriale evidenzi più carichi, il limite di valore cui è correlato l'annullamento previsto dalla norma non si correla a ciascun carico, ma alla somma di essi e, se la natura dei carichi è diversa (tributaria, sanzioni amministrative), alla somma dei carichi omogenei.

Ciò in quanto la norma, laddove parla di "debiti residui", allude a posizioni debitorie che risultano da più atti e dunque va inteso nel senso che l'annullamento sotto soglia è correlato al valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 17966/2020 (sotto allegata) con una decisione in espresso contrasto con la precedente (e unica) interpretazione in materia fornita dalla sezione tributaria della Suprema Corte nell'ordinanza n. 11817/2020.

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Sono gli stessi Ermellini che, tornando a pronunciarsi sull'argomento, evidenziano di giungere a una conclusione opposta. Nel caso di specie, la vicenda cui si riferisce il ricorso trae origine dall'atto con cui Equitalia aveva notificato al ricorrente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per asserito mancato pagamento di n. 4 cartelle esattoriali.

Come opera il limite di valore

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In Cassazione il contribuente deduce la cessazione parziale della materia del contendere perché ritiene che, nelle more, sarebbero stati automaticamente annullati ex lege ai sensi dell'art. 4, del D.L. 19/2018 i crediti portati da una delle due cartelle ancora in contestazione, in quanto relativi a singole partite o carichi di importo inferiore a € 1.000,00 e affidati all'Agente di Riscossione prima del 31/12/2010.

Una richiesta che gli Ermellini giudicano priva di fondamento, pur essendo la norma invocata astrattamente applicabile nella fattispecie, in cui si verte in tema di riscossione di sanzioni amministrative del Codice della Strada, debiti che non sono esclusi dall'applicazione del c.d. annullamento disposto dalla norma.

Dall'estratto di ruolo prodotto dal ricorrente che ha fatto riferimento ai crediti di cui a una determinata cartella, emerge che, al lordo di diritti di notifica, interessi di mora e aggio, l'importo complessivo è pari a quasi 23mila euro, risultante da una serie di carichi che, singolarmente considerati, sarebbero di importo inferiore a mille euro, cioè al limite indicato dalla norma per il c.d. annullamento.

Tuttavia, la Cassazione ritiene errato ritenere che l'applicazione della norma invocata sia giustificata da tale circostanza, non operando il limite di valore per ogni singolo carico fiscale risultante dalla cartella esattoriale, nonostante la norma faccia riferimento ai "singoli carichi".

Il riferimento ai "debiti residui"

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Secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza, la norma in esame, quando allude ai "debiti residui", si riferisce a una posizione debitoria risultante da una cartella di pagamento, alludendo quindi a una pretesa dell'esattore espressa in essa, come si desume dal riferimento alle "cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3".

Il riferimento alle cartelle al plurale, soggiunge la Corte, implica che l'emergenza dei "debiti residui" certamente sia una condizione che può riguardare distinte cartelle, poiché "si allude cioè a posizioni debitorie che eventualmente risultino da più cartelle e, sotto tale profilo, certamente il riferimento al valore di euro mille va inteso nel senso che il c.d. annullamento entro questo limite si correla al valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella".

In conclusione, "l'ancoraggio all'emergenza del debito da una cartella di pagamento sottende che il legislatore ha inteso riferire la fattispecie di c.d. annullamento all'ipotesi in cui il debito sia stato evidenziato in una cartella di pagamento, sicché questa ipotesi, nel caso di soggetto che sia stato destinatario di più cartelle, si correla ad ognuna di esse".

Viceversa, con riferimento ai debiti risultanti dalla singola cartella, secondo gli Ermellini il detto importo non può essere atomisticamente correlato a ciascun carico, "ma si deve intendere correlato invece al debito che dal cumulo fra i singoli carichi fiscali eventualmente risultanti dalla singola cartella emerge a carico del debitore".

Cumulo dei singoli carichi

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La Suprema Corte ritiene che qualora la norma avesse parlato di "debito residuo" al singolare, ciò avrebbe certamente consentito, e anzi imposto, di riferire il limite di € 1000 al singolo carico, in quanto la rilevanza del debito al singolare naturalmente sarebbe stata correlabile al singolo carico.

Invece, il fatto che la norma alluda ai "debiti residui" al plurale evidenzia necessariamente che il valore de quo si debba intendere risultante dal cumulo dei singoli carichi di cui alla cartella e ciò proprio perché debiti residui non possono che risultare dal cumulo dei singoli carichi esistenti nella cartella, cioè dal cumulo dei debiti che li costituiscono.

Debiti di diversa natura

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Dunque, "la lettera della legge è nel senso che si è inteso fare riferimento, nel caso di più carichi e, dunque, di più debiti, ad una sommatoria dei debiti, sicché il valore dev'essere rispettato con riferimento all'importo risultante dalla cartella per effetto del cumulo dei vari carichi".

A una diversa conclusione, invece, accenna la Corte qualora la cartella esponga pretese di distinta natura, come tributi e sanzioni amministrative di varia specie.

Pur non approfondendo la questione, la Cassazione ritiene anche che in simile ipotesi la nozione di debito ai fini dell'individuazione del limite del valore di 1000 €, stante l'ontologica diversità di ciascuna categoria di carico e, dunque, di debito, giustifichi che detto limite debba operare per ciascuna categoria. E ciò perché si tratta di debiti di categoria diversi e, dunque, non cumulabili fra loro.

Scarica pdf Cassazione Civile, ordinanza n. 17966/2020

Foto: 123rf.com
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