Quando è possibile acquistare con bitcoin o altre criptovalute? La disciplina nazionale e l'accordo tra i contraenti

Cosa sono le criptovalute

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Per criptovaluta o moneta virtuale si indica un metodo di pagamento alternativo a quello tradizionale, non effettuato cioè mediante moneta tradizionale emanata da un'autorità centrale.

Nonostante secondo un report della Banca Centrale Europea le criptovalute in circolazione sarebbero circa cinquecento, il 𝗯𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻 rappresenta sicuramente la più diffusa.

Trattandosi di una moneta virtuale che non viene emessa né regolamentata da un'autorità centrale, non è possibile stabilirne un prezzo fisso che dipende dalla domanda e dall'offerta, con la conseguenza che esso potrà aumentare o diminuire imprevedibilmente.

La disciplina nazionale

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Oggigiorno, a livello comunitario non v'è uniformità di veduta nei vari ordinamenti riguardo alla qualificazione giuridica di bitcoin.

In ambito nazionale, nel 2015 la Banca d'Italia ha definito le criptovalute come "rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate o negoziate elettronicamente"

Di recente, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che "il bitcoin è una tipologia di moneta virtuale, o meglio criptovaluta, utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale, la quale ultima è emessa da un'Autorità monetaria ed ha valore legale".

Poiché si tratta di una moneta virtuale senza valore legale, il bitcoin giuridicamente non ha effetto liberatorio per il debitore.

Ai sensi dell'art. 1277 c.c., infatti, "i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale". Ne deriva che il creditore può legittimamente rifiutarne il pagamento.

L'accordo tra i contraenti

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Tuttavia, è possibile che i contraenti di una compravendita si accordino specificamente per accettare, come corrispettivo dello scambio, il pagamento in bitcoin. In tal caso il trasferimento di bitcoin può essere considerato il prezzo di un contratto di una compravendita.

Quanto appena detto è confermato in particolare dall'art. 1278 c.c., secondo cui "se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale...", espressamente consentendo il pagamento di un debito pecuniario in monete non aventi corso legale come i bitcoin.

Inoltre, il successivo art. 1279 c.c. prevede la c.d. "clausola effettiva" consentendo ai contraenti di obbligarsi al pagamento mediante monete non aventi corso legale.

Si può, pertanto, concludere che i bitcoin o altre criptovalute possono essere utilizzati come prezzo di un contratto di compravendita soltanto in caso di accordo specifico in tal senso tra i contraenti.


Avv. Giuseppe Simeone

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Foto: 123rf.com
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