In base agli artt. 449 ss. del codice civile, gli atti dello stato civile fanno prova fino a querela di falso della provenienza da pubblico ufficiale

Cos'è lo stato civile

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Lo stato civile indica quell'insieme di posizioni giuridiche che fanno capo a una persona e che assumono rilievo nei confronti della comunità.

Per la precisione, i fatti rilevanti in tema di stato civile relativi a una persona sono:

  • nascita
  • morte
  • cittadinanza
  • matrimonio (o unione civile)

Cosa sono gli atti di stato civile

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Tali fatti vengono certificati da pubblici ufficiali (solitamente il sindaco o funzionari da lui delegati) ed iscritti in pubblici registri, chiamati registri dello stato civile.

Ogni atto iscritto in tali registri rappresenta un atto di stato civile.

Ad esempio, l'atto di nascita riporta gli estremi relativi a tale evento (nome, data, generalità dei genitori etc.) e successivamente può essere integrato da annotazioni relative alle vicende che intervengono nella vita dell'interessato (ad es. l'aver contratto matrimonio).

Tali annotazioni, anch'esse da sottoscriversi a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono effettuate solo nei casi previsti dalla legge o quando siano ordinate dal giudice (art. 453 c.c.).

Certificati ed estratti di atti dello stato civile

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I registri dello stato civile, da tenersi in ogni comune, hanno la funzione di rendere conoscibili pubblicamente i fatti ivi certificati.

A tal fine, a norma dell'art. 450 c.c., gli ufficiali dello stato civile sono anche tenuti a rilasciare copie, estratti e certificati degli atti dello stato civile al soggetto legittimato che ne faccia richiesta.

In particolare, la copia di un atto di stato civile può essere rilasciata nei casi consentiti dalla legge e riporta la riproduzione integrale (es. tramite copia fotostatica) del contenuto di un atto di stato civile.

L'estratto, invece, riporta il contenuto integrale o per riassunto dell'atto e delle annotazioni in esso riportate.

Il certificato, infine, attesta fatti e qualità relativi a una persona conformemente a quanto riportato nei registri di stato civile.

Efficacia probatoria degli atti di stato civile

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Per espressa disposizione normativa, gli atti dello stato civile fanno prova fino a querela di falso di ciò che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuto in sua presenza (in primo luogo: le dichiarazioni provenienti dalle parti) o essere stato da lui compiuto (art. 451 c.c.).

L'atto di stato civile, infatti, è un atto pubblico a norma dell'art. 2699 c.c. e perciò fa piena prova della sua provenienza da pubblico ufficiale; tale efficacia probatoria, però, non si estende al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalle parti.

Chi vuole contestare la veridicità dell'atto deve farlo secondo quanto dettato dal codice di procedura civile in tema di querela di falso (art. 221 c.p.c.). Deve dimostrare, cioè, in sede giudiziale, la falsità materiale dell'atto, ovvero la sua contraffazione o alterazione (per la differenza tra falsità materiale e falsità ideologica, v. il nostro approfondimento).

Quanto al contenuto delle dichiarazioni delle parti, in base al secondo comma dell'art. 451 c.c. queste fanno fede fino a prova contraria.

Atti dello stato civile e autocertificazione

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Va ricordato, infine, che ai sensi della normativa sulla documentazione amministrativa, tutti i dati contenuti in atti dello stato civile possono essere oggetto di autocertificazione, cioè di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato che sostituisce il certificato stesso.

Al proposito, va ricordato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare i documenti prodotti in autocertificazione dall'interessato e che le stesse sono tenute ad acquisire d'ufficio dall'amministrazione competente i certificati relativi ad atti che possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva.


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