- Giudice nazionale deve interpretare diritto nazionale secondo scopo direttiva
- Inconcludente la mancanza di efficacia diretta "orizzontale"
- Doveroso recepire interpretazione Corte Ue
Giudice nazionale deve interpretare diritto nazionale secondo scopo direttiva
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Il Tribunale di Torino, Giudice estensore Dott. Enrico Astuni, con la sentenza n. 1434 del 23.4.2020, ha confermato che "il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva".
"La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione (vedi tra molte Cass. 3.3.2017 n. 5381; Cass. 8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione "ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità".
Inconcludente la mancanza di efficacia diretta "orizzontale"
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L'argomento, sostenuto dagli Intermediari, della mancanza di una efficacia diretta c.d. "orizzontale" della Direttiva tra i privati - afferma il Tribunale - è "inconcludente", e "l'art. 125-sexies deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE di cui costituisce fedele trasposizione".
Doveroso recepire interpretazione Corte Ue
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Il Tribunale attraverso una approfondita analisi delle norme interne e delle norme sovranazionali sulla natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario, ha concluso che "la sostanziale continuità di significato tra art. 16 par. 1 dir. 2008/48/CE e art. 125-sexies TUB rende oggi necessario e doveroso, dal punto di vista dell'interprete italiano, recepire l'interpretazione indicata dalla Corte di giustizia".
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