Per la Cassazione, quando viene impugnata una sentenza che riporta in calce due date diverse il giudice dell'impugnazione deve accertare quella del deposito

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 9958/2020 (sotto allegata) la Corte di cassazione precisa che, per accertare la tempestività dell'impugnazione di una sentenza che riporta in calce due date diverse, segno della scissione tra il momento del deposito del provvedimento e quello della sua pubblicazione, il giudice dell'appello deve accertare il momento esatto di decorrenza del termine per impugnare, che coincide con quello del deposito della sentenza in cancelleria.

Appello tardivo inammissibile

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Il Tribunale dichiara inammissibile per tardività l'appello avanzato dall'impugnante nei confronti della decisione del Giudice di Pace per le seguenti ragioni:

  • la spedizione dell'atto del 27 aprile 2016 è avvenuta oltre il termine dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza come previsto dall'art. 327 c.p.c;
  • il provvedimento del GdP, depositato il 20/12/2013 riporta un numero cronologico del 2013 per cui deve considerarsi pubblicata entro il 31/12/2013.

Sentenza pubblicata con deposito in cancelleria

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Parte soccombente ricorre in sede di legittimità lamentando la violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c perché la sentenza è stata pubblicata con deposito in cancelleria il 4 dicembre 2015, come in calce al provvedimento.

Se la sentenza ha in calce due date diverse il giudice deve accertare il deposito

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La Cassazione accoglie il ricorso con ordinanza n. 9958/2020, con cui rileva come il Tribunale abbia ritenuto inammissibile l'appello a causa di un'errata interpretazione della SU n. 18569/2016.

Questa sentenza ha stabilito infatti che quando si verifica una scissione tra le due date apposte in calce alla sentenza

, il giudice deve "verificare la tempestività dell'impugnazione proposta" ricorrendo a un'istruttoria documentale, a presunzioni semplici o alla regola generale sull'onere della prova contenuta nell'art. 2697 c.c. Detta norma prevede che sia l'impugnante a dover dimostrare la tempestività della sua impugnazione, ovvero la data in cui ha iniziato a decorrere il termine che coincide con il momento in cui la sentenza è conoscibile tramite il deposito ufficiale, comportando tale procedura l'inserimento della stessa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo.

SU che segue quanto in precedenza affermato dalla Corte Costituzionale, ossia che "nel caso di apposizione di una doppia data, di deposito e di pubblicazione, per costituire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza del cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest'ultima, con la conseguenza che il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende inoperante la dichiarazione di avvenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa."

Per la Corte, come del resto già chiarito dalla predetta SU, vero che la pubblicazione della sentenza si realizza attraverso la consegna in cancelleria da parte del giudice, il recepimento del cancelliere tramite inserimento nell'elenco cronologico seguito dalla relativa attestazione. Occorre però tenere presente prima di tutto la necessità di garantire la conoscibilità della stessa alle parti interessate, esigenza che non può essere garantita attraverso automatismi. Le SU chiariscono infatti che quando su una sentenza vengono apposte due date diverse, è necessario individuare il momento esatto in cui si è realizzato il deposito/pubblicazione della stessa. Non si può ricorrere a ingiustificate rimessioni in termini o ricorrere a presunzioni per risolvere la questione.

Leggi anche L'inizio della decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza

Scarica pdf Cassazione n. 9958/2020

Foto: 123rf.com
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