La Suprema Corte torna a parlare di diritto all'oblio e alla necessità di bilanciamento con altri diritti in gioco tra cui l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto

di Lucia Izzo - La Corte di Cassazione torna ad esprimersi in materia di diritto all'oblio, un tema su cui l'attenzione dei giudici si è soffermata più volte durante questi anni, provocando anche l'intervento delle Sezioni Unite (cfr. sent. 19681/2019) e lo fa soffermandosi sull'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

Nella sentenza n. n. 9147/2020 (qui sotto allegata) gli Ermellini hanno fornito diverse importanti precisazioni in relazione alla cancellazione dei dati di una persona su internet, anche relativamente al bilanciamento dei diversi diritti in gioco, tra cui quello alla riservatezza (diritto alla privacy) e quello di cronaca e informazione giornalistica.

Notizie giornalistiche e diritto all'oblio

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La vicenda esaminata vede protagonista un amministratore unico di un'agenzia di rappresentanza di dispositivi medicali che aveva patteggiato la pena relativa a un'imputazione per frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato.

Questi lamenta che, digitando il suo nome e cognome, su Google e su altri motori di ricerca come primo risultato appariva un link che collegava all'articolo di una testata giornalistica che aveva descritto la sua vicenda giudiziaria.

Egli ritiene che la notizia di cronaca sia risalente nel tempo, in quanto la vicenda si era conclusa con patteggiamento quasi due anni prima l'iniziativa giudiziaria assunta poi innanzi al Tribunale. Il ricorrente ritiene che la permanente e indistinta disponibilità della notizia violi la sua reputazione e i principi che regolano il trattamento dei dati personali. Da qui la richiesta "di essere dimenticato".

Il Tribunale adito, accogliendo la sua domanda, aveva ordinato la cancellazione della notizia giornalistica valorizzando il dato certo della persistenza in rete dell'articolo e ritenendo illegittimo il fatto che i dati personali del ricorrente fossero rimasti memorizzati nella rete internet, nonostante la finalità di cronaca giornalistica si fosse esaurita con la sentenza di patteggiamento.

In Cassazione, la decisione viene ribaltata e la decisione cassata con rinvio a seguito del ricorso avanzato dall'editore. La pronuncia, come un vero e proprio trattato in materia, ripercorre l'elaborazione del diritto all'oblio e lo pone in relazione con altri diritti, tra cui quello alla riservatezza, tenendo conto anche dell'evoluzione in materia di privacy.

Diritto all'oblio e informazioni sul web

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Particolarmente interessante è la tematica centrale che viene affrontata dalla pronuncia inerente il trattamento da riservarsi alla notizia di cronaca che, oggetto di una prima pubblicazione ed trasmigrata nell'archivio on-line della testata giornalistica, resti accessibile nel web senza limiti di tempo per l'intervenuta indicizzazione dei relativi contenuti dai motori di ricerca.

Il diritto all'oblio, si legge in sentenza, è il diritto a non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza per la ripubblicazione - a distanza di un importante intervallo temporale destinato a integrare il diritto e al cui decorso di accompagni una diversa identità della persona - o il mantenimento, senza limiti temporali, di una notizia relativa a fatti commessi in passato.

Nella sua versione dinamica, il diritto all'oblio consiste nel potere, attribuito al titolare del diritto al controllo del trattamento dei dati personali a opera di terzi responsabili. Il titolare di tale diritto potrebbe lamentare anche la presenza sul web di una informazione che lo riguardi, appartenente al passato e che egli voglia tenere per sé a tutela della sua identità e riservatezza, e la sua riemersione senza limiti di tempo all'esito della consultazione di un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome.

In tal caso, però, non si ritiene opportuno procedere direttamente alla cancellazione della notizia. Infatti, la tutela del diritto all'oblio deve essere posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica.

Fermo il carattere lecito della prima pubblicazione della notizia, la Corte precisa che la tutela del diritto all'oblio può trovare preminente soddisfazione nella deindicizzazione dell'articolo sui motori di ricerca generali o in quelli predisposti dall'editore.

Fattore tempo, bilanciamento diritti in gioco e deindicizzazione

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Nel caso di specie, il Tribunale che ha disposto al cancellazione non ha preliminarmente accertato se l'intervallo di tempo di un atto e otto mesi tra il patteggiamento oggetto della notizia e l'iniziativa giudiziaria assunta dalla parte integrasse o meno il fattore tempo presupposto del diritto all'oblio.

Qualora tale accertamento fosse stato positivo, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere a un giudizio di bilanciamento tra i diritti in gioco, a previsione costituzionale e convenzionale, omettendo di verificare rispetto alla notizia giornalistica, edita sul quotidiano online e di nuovo resa o mantenuta visibile sul web a una consultazione dei motori di ricerca all'epoca di introduzione del giudizio, la ricorrenza del diritto all'oblio oppure di perduranti e prevalenti diritti di cronaca giudiziaria o di documentazione e archiviazione.

In quest'ultima prospettiva, il Tribunale non ha accertato i profili di applicabilità della misura della deindicizzazione della notizia dai motori generalisti quale rimedio sufficiente e, in correlazione a ciò, i profili di una eventuale responsabilità dell'editore.


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