Il Tar Campania dispone con decreto la sospensione del provvedimento di diffida e messa in quarantena dell'avvocato per impegni professionali

di Annamaria Villafrate - Il Tar Campania con decreto n. 433/2020 (sotto allegato) accoglie il ricorso di un avvocato e dispone la sospensione dell'atto di diffida e di messa in quarantena irrogate dai Carabinieri a causa dell'allontanamento del professionista dalla propria abitazione per recarsi al distributore automatico dei tabacchi, ritenendo sussistenti e provate le ragioni professionali addotte.

Diffida e messa in quarantena dell'avvocato

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I Carabinieri con provvedimento del 17 marzo 2020 dispongono la diffida e la messa in quarantena nei confronti di un avvocato a partire dal giorno successivo e per i 14 giorni successivi, ovvero fino al primo aprile 2020, per essersi allontanato dalla propria abitazione per recarsi a un distributore automatico di Tabacchi.

Il ricorso al Tar del professionista

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L'avvocato chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del suddetto provvedimento, anche dell'ordinanza n. 15/2020 del Presidente della Giunta della Regione Campania e del chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania.

Sospesi atto di diffida e messa in quarantena

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Il Tar, riscontrata la verosimiglianza del racconto del legale, ossia dell'essenzialità del percorso seguito dalla propria abitazione fino al distributore automatico dei tabacchi e la prova relativa agli addotti impegni professionali presso il Tribunale di Cassino e di Napoli, considerato che "l'istanza di misure cautelari monocratiche, può esser accolta con esclusivo riferimento all'atto di diffida

e messa in quarantena in relazione ai detti impegni professionali, nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni comunque note al ricorrente, accoglie il ricorso e dispone la sospensione dell'atto di diffida e messa in quarantena."


Scarica pdf Decreto Tar Campania n. 433-2020

Foto: 123rf.com
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