L'incompatibilità ambientale che giustifica il trasferimento va spiegata nel provvedimento adottato dall'Amministrazione militare, non dall'Avvocatura dello Stato nella successiva sede contenziosa
Avv. Francesco Pandolfi - Un principio fondamentale che permea i provvedimenti amministrativi riguardanti i trasferimenti di autorità dei militari è quello per cui un'eventuale integrazione postuma del provvedimento adottato dall'Amministrazione Militare è del tutto inammissibile. A ricordare l'importante criterio è la Sezione Terza del Tar Lombardia, Milano, con la sentenza n. 113 del 20 gennaio 2020.

Vediamo, in estrema sintesi, in che cosa consiste questo principio regolatore.

Il divieto di integrazione postuma del provvedimento

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Ebbene, parlare di divieto di integrazione postuma del provvedimento amministrativo che dispone il trasferimento d'autorità del dipendente equivale a dire che l'amministrazione militare, prima di adottare il suo provvedimento deve prendere in considerazione tutti gli aspetti valutativi della fattispecie, senza trascurare nulla e, soprattutto, senza rinviare ad una futura sede eventuali valutazioni integrative, magari svolte pure da distinte articolazioni amministrative.

La decisione del Tar Milano

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Ad esempio, nel caso trattato dal Tar Milano e concluso con la sentenza 113, non era stato adeguatamente considerato il peso che aveva avuto, rispetto all'impugnato provvedimento di trasferimento d'autorità del militare interessato, un altro trasferimento di un suo collega responsabile di fatti penalmente rilevanti.

In sostanza: l'Ente militare aveva omesso di apprezzare, in favore del ricorrente, che i presunti motivi di incompatibilità ambientale erano venuti meno proprio per effetto del trasferimento del collega, condannato in sede penale.

Conclusivamente, il Collegio giudicante aveva accolto il ricorso ed annullato il provvedimento impugnato, con obbligo di ricollocare l'interessato nella sede di servizio antecedente il trasferimento oggetto di lite.

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