Il Giudice di Pace di Torino ha ribadito che spetta alla P.A. convenuta in giudizio, attrice dal punto di vista sostanziale, provare la fondatezza della sua pretesa

di Lucia Izzo - Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, a fronte delle contestazioni dell'opponente, spetta alla P.A. convenuta in giudizio fornire la prova del presupposto di fatto per l'irrogazione della sanzione, ovvero che sussiste la condotta che integra la violazione ed è riferibile all'intimato. La P.A., infatti, benchè dal punto di vista formale riveste il ruolo di convenuta-opposta, da quello sostanziale assume il ruolo di attrice.

Opposizione a verbale limiti velocità

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Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Torino nella sentenza n. 122/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una conducente che, con il supporto amministrativo del Comitato StradeMulte, aveva proposto opposizione avverso il verbale che le contestava la violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142, comma 8, del Codice della Strada.


In particolare, veniva eccepita l'inesistenza dell'omologazione dell'apparecchiatura che aveva provveduto all'accertamento (Velocar red e Speed EVO). L'amministrazione resistente, pur essendosi costituita in giudizio, non si presentava all'udienza di comparizione nè alle successive. Pertanto, non replicava alle eccezioni dell'opponente.


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P.A. deve dimostrare i presupposti per irrogare la sanzione

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Nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge 689/1981, rammenta il magistrato, è onere dell'ente amministrativo che provvede all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.


La pubblica amministrazione, si legge in sentenza, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrici ed è pertanto gravata dall'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto alla base della pretesa sanzionatoria.


Consolidato orientamento giurisprudenziale conferma che spetta all'amministrazione convenuta in giudizio fornire la prova del presupposto di fatto per l'irrogazione della sanzione, cioè la sussistenza della condotta integrante la violazione e la sua riferibilità all'intimato.


A fronte delle contestazioni, l'autorità opposta deve produrre in giudizio quei documenti idonei a suffragare la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato la sua eccezione. Nel caso di specie, non essendo stata fornita tale prova dall'opposta, il verbale viene annullato.

Giudizio di opposizione, P.A. ha veste sostanziale di attrice

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Recentemente, anche la Corte di Cassazione (ord. 1921/2019) ha precisato che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A. viene a rivestire dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice, ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta.


Pertanto, è all'amministrazione che incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio della sentenza

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Foto: 123rf.com
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