Per le Sezioni Unite della Cassazione è nulla la notificazione di un atto giudiziario via posta privata nel periodo tra la direttiva 2008/6/CE e la l. 124/2017. Nullità sanabile se controparte si è costituita

di Lucia Izzo - In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla l. n. 124/2017.

Tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo per effetto della costituzione della controparte. Tuttavia, tale sanatoria non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.

Sono i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze n. 299/2020 (sotto allegata) e 300/2020 che si sono espresse in relazione tesi dell'inesistenza della notificazione dell'atto processuale eseguita a mezzo posta dall'operatore privato.

Notifiche atti giudiziari: le novità per gli operatori privati

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Con la direttiva n. 2008/6/CE il diritto unionale ha ostacolato il riconoscimento di diritti speciali o esclusivi a un operatore postale. Tuttavia, il nostro diritto interno non si è compiutamente adeguato, fino alla legge n. 124/2017, a tale impostazione e ha mantenuto in capo a Poste italiane i diritti esclusivi in materia di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari.

Il fatto che uno Stato membro riservi un servizio postale, che questo rientri o no nel servizio universale, a uno o a più fornitori incaricati del servizio universale, secondo la giurisprudenza UE, costituisce un modo vietato per garantire il finanziamento del servizio universale.

Operatori privati: notifiche ante 2017

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In entrambi i casi esaminati dalla Suprema Corte, di natura tributaria, le notificazioni di cui si discutono risalgono rispettivamente al 2008 e al 2010.

La questione, spiegano i giudici, eccede i confini del processo tributario e anche quelli del diritto nazionale, poiché coinvolge i temi unionali della libertà di concorrenza e della graduale eliminazione degli ostacoli frapposti al mercato unico, che hanno trovato un complesso articolato di principi nella direttiva n. 97/67/CE, poi modificata dalla citata direttiva n. 2008/6/CE, progressivamente attuate dal diritto interno.

Al momento dell'esecuzione delle notificazioni delle quali si discute, la vigente direttiva n. 2008/6/CE imponeva già al legislatore italiano l'abolizione di qualsiasi riconoscimento, salvo il ricorrere di determinate, restrittive e rigorose condizioni, di diritti speciali o esclusivi a taluni operatori del servizio postale.

L'obbligo di adeguamento al diritto unionale così imposto era dunque già incluso tra i principi del diritto nazionale e, con esso, la generale potenziale idoneità dell'operatore di poste private a compiere l'attività di notificazione di atti processuali, indipendentemente dal fatto che ancora pendesse per lo Stato italiano il termine per conformarsi alla direttiva.

Le conseguenze del ritardo dell'Italia ad adeguarsi

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Per gli Ermellini, la circostanza che il diritto interno non si è compiutamente adeguato a tale impostazione, fino alla legge n. 124/17, mantenendo in capo a Poste italiane i suddetti diritti esclusivi e speciali, non può conferire loro la forza di "sistema", nel senso di far considerare radicalmente estranea a esso l'attività di notificazione postale di atti giudiziari da parte dell'operatore postale privato.

Resta, tuttavia, la difformità di tale attività dalla concreta regolazione interna vigente. E, sotto tale profilo, rileva in particolare la mancata adozione, con riferimento all'operatore di posta privata, della disciplina inerente al necessario titolo abilitativo (di cui, quindi, i soggetti operanti nel caso di specie erano sicuramente sprovvisti).

Il titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici. Sicché è la soggezione a tale regime che determina l'acquisizione dello status che fonda la distinzione tra operatori postali.

Attività notificatoria nulla e sanabile

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Tutto ciò peraltro si risolve in una violazione di specifici vincoli normativi, che configura una mera nullità dell'attività notificatoria in questione; laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza.

In quanto nulla, la notificazione è sanabile per raggiungimento nello scopo. In ambedue i casi in esame, dunque, la nullità deve ritenersi sanata per effetto della costituzione in giudizio delle controparti a seguito del ricorso notificato a mezzo di servizio postale privato.

Scarica pdf Cass., Sezioni Unite, sent. n. 299/2020

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