Per la Cassazione la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi e oggettivi, ma l'esame clinico strumentale non è l'unico mezzo utilizzabile

di Lucia Izzo - Per quanto riguarda il risarcimento del danno da c.d. micropermanente, ex art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni private), l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi e oggettivi. L'esame clinico strumentale non è l'unico mezzo utilizzabile, salvo che ciò si correli alla natura della patologia, poiché possono esservi situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 30731/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un uomo che aveva subito un incidente stradale mentre era alla guida della sua automobile.


I giudici di merito gli riconoscevano un risarcimento per la invalidità temporanea e non, invece, per i danni da micropermanenti: per i giudici, il risarcimento per tale invalidità doveva essere escluso in quanto il danno era stato accertato solo clinicamente, senza esami strumentali che, nella fattispecie non erano stati effettuati.


Accertamento lesione da micropermanenti

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Una ricostruzione respinta dalla Corte di Cassazione che rammenta come, sin dalla sentenza n. 18773/2016, si è precisato che in tema di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni), l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi e oggettivi. Al riguardo. l'esame clinico strumentale non è l'unico mezzo utilizzabile, salvo che ciò si correli alla natura della patologia.


In particolare, la ratio di dette norme va tratta assumendo come punto di riferimento la previsione degli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 e, in particolare, la previsione del comma 2 dell'art. 139 secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale".

Accertamento strumentale l'unico in grado di fornire la prova rigorosa

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Ragione per cui, anche alla luce della norma sopravvenuta (che richiede un accertamento clinico strumentale obiettivo), i criteri di accertamento del danno biologico non sono "gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges artis" in modo da condurre ad una "obiettività dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)".


In conclusione, la norma va interpretata nel senso di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede.


Nel caso di specie, tuttavia, il CTU ha ritenuto non indicato l'esame ecografico, non già non espletato, ed aveva dunque affermato una stima della microperamente sulla base del solo esame clinico. Il giudice di merito, dunque, dovrà valutare il danno alla luce dei suddetti principi di diritto, tenuto conto del tipo di patologia lamentata.

Le novità introdotte dal decreto Cresci Italia

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Una conclusione ribadita dalla Cassazione nella sentenza n. 31072/2019 (qui sotto allegata) pronuncia inerente un un caso analogo, ovvero quello di un cittadino coinvolto in un sinistro che si era visto rigettare il risarcimento del danno biologico permanente (di lieve entità) alla salute in quanto, secondo i giudici di merito, tale danno non sarebbe stato risarcibile, se non dimostrato strumentalmente.

Gli Ermellini rammentano che l'art. 32 del c.d. Decreto Cresci Italia (D.L. n. 1/2012), che ha modificato gli artt. 138 e 39 del Codice delle assicurazioni private, non è una norma di tipo precettivo, ma una di quelle norme che la dottrina definisce "norme in senso lato" (cioè prive di comandi o divieti, ma funzionalmente connesse a comandi o divieti contenuti in altre norme);

Tale norma va interpretata nel senso che l'accertamento del danno alla persona non può che avvenire coi criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione, ovvero l'esame obiettivo (criterio visivo), l'esame clinico e gli esami strumentali.

Danno da micropermanente anche in assenza di esami strumentali

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Tuttavia, tali criteri sono fungibili e alternativi tra loro, e non già cumulativi. La norma, in definitiva, non fa altro che ribadire che l'accertamento dei microdanni alla salute causati da sinistri stradali debba avvenire con l'applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale.

Di conseguenza, ben può ammettersi l'esistenza d'un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali, quando ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dell'esistenza del danno e della sua genesi causale.

Non esistono, secondo la Cassazione, danni obiettivi e risarcibili, e danni non obiettivi e quindi non risarcibili. Un danno alla salute, come qualsiasi altro pregiudizio patrimoniale o non, se non è obiettivamente accertabile non esiste come categoria giuridica, prima ancora che fattuale. Ma l'obiettività dell'accertamento non s'arresta sulla soglia della mancanza di prove documentali.

Scarica pdf Cass. ordinanza n. 30731/2019
Scarica pdf Cass. sentenza n. 31072/2019

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