Quando un lavoratore è affetto da malattia contagiosa, il datore di lavoro, a norma dell'art. 2087 c.c. ha l'obbligo di inibirgli la prosecuzione della propria attività ma non può per questo risolvere automaticamente il rapporto di lavoro. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 11798 dello scorso 6.8.02.
I Giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, precisato che il datore di lavoro ha diritto a risolvere il rapporto “solo se lo stato patologico contagioso è destinato ad essere permanente, ovvero a prolungarsi oltre il periodo di comporto, e sempre che non sia possibile adibire il lavoratore a mansioni diverse o all'espletamento delle stesse mansioni con modalità diverse, anche spaziali, tali da non costituire pericolo di contagio”.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta



