La procura di Agrigento ricorre in Cassazione per contestare l'ordinanza con cui il GIP non ha convalidato l'arresto della Rackete. In allegato il testo del ricorso

di Annamaria Villafrate - La Procura di Agrigento, con ricorso del 16 luglio (sotto allegato) ricorre in Cassazione per chiedere l'annullamento dell'ordinanza con cui la GIP di Agrigento non ha convalidato l'arresto nei confronti di Carola Rackete, comandante della Sea Watch. Per i PM l'ordinanza è viziata in diversi punti: dalla qualificazione della vedetta della Guardia di Finanza come nave non da guerra all'errata applicazione delle scriminante dell'adempimento del dovere. Vediamo punto per punto le obiezioni sollevate dai PM.

Indice:

Il ricorso della procura verso l'ordinanza del GIP di Agrigento

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I PM della Procura di Agrigento Patronaggio e Andreoli ricorrono in Cassazione con atto del 16 luglio 2019, avverso l'ordinanza del 2 luglio 2019 emessa dal GIP di Agrigento per i motivi che si vanno ad illustrare singolarmente.

Sul giudizio di gravità indiziaria della GIP

I PM rilevano come la GIP di Agrigento non abbia convalidato l'arresto della Rackete in ragione della qualificazione della vedetta della Guardia di Finanza come nave non da guerra. Per i PM la GIP deve limitarsi a "valutare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria effettuando un controllo di ragionevolezza, essendo precluso, in quella fase, svolgere approfonditi apprezzamenti relativi alla responsabilità penale ovvero alla gravità indiziaria di colpevolezza."

Come meglio precisato più avanti il GIP, in sede di convalida dell'arresto: "non può operare un autonomo processo selettivo-valutativo dei dati caratterizzanti la fattispecie per pervenire ad un giudizio sostanziale di gravità indiziaria, riservato esclusivamente al successivo e autonomo momento della eventuale applicazione di una misura cautelare."

La GIP è andata quindi andata oltre i poteri e compiti propri della sua competenza, compiendo un approfondimento non richiesto per quella fase, anche per quanto riguarda l'adempimento del dovere che avrebbe scriminato la condotta della Rackete, in violazione dell'art. 385 c.p.p, visto che la causa di giustificazione non era manifesta al momento dell'arresto.

Sulla qualifica della vedetta della Guardia di Finanza come "nave non da guerra"

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La GIP non ha convalidato l'arresto poiché la vedetta della Guardia di Finanza non è qualificabile come nave da guerra.

Per i PM, la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n.35/2000 da parte della GIP, non è da interpretare nel senso voluto dalla stessa Non risulta che "la Corte Costituzionale abbia inteso limitare la qualità delle navi da guerra delle unità navali della Guardia di Finanza ai soli caso in cui queste operino fuori dalle acque territoriali" come sostenuto dalla GIP fornendo un'interpretazione autonoma, esemplificativa e non esaustiva della sentenza.

I PM precisano come più volte la Cassazione abbia qualificato le vedette della guardia di Finanza come navi da guerra, menzionando le sentenze n. 9978/1987 e la n. 21403/2006.Ora, poiché la GIP non ha effettuato alcuna valutazione sugli elementi di fatto e di diritto offerti dal PM, né tantomeno sulla giurisprudenza di legittimità esistente sulla nozione di "nave di guerra" il provvedimento è da ritenersi viziato per violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione.

I PM in via residuale ritengono che in ogni caso che la GIP avrebbe dovuto convalidare l'arresto per il reato di cui all'art. 337 c.p., per resistenza a pubblico ufficiale.

Sull'addotta causa di giustificazione dell'adempimento del dovere

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La GIP non ha convalidato l'arresto ritenendo che la Rackete, nel soccorrere i migranti, abbia adempiuto a un dovere. Per i PM tale scriminante non è applicabile alla Comandante della Sea Watch poiché "le condotte attribuite all'indagata, nel procedimento dell'arresto in flagranza, sono limitate soltanto alle azioni immediatamente antecedenti all'ingresso nel porto di Lampedusa, momento in cui la Sea Watch 3 era già in acque nazionali, attraccata alla fonda al largo del Porto di Lampedusa."

I PM effettuano poi una lunga disamina sulla ricostruzione operata dalla GIP di Agrigento sul punto relativo al dovere di soccorrere e assistere i naufraghi in mare e sulle conseguenze che ne sarebbero derivate alla Rackete, se non vi avesse adempiuto, così come sulla nozione di soccorso, sul momento in cui tale dovere deve ritenersi assolto e sull'applicabilità della scriminante e dei relativi limiti. Al termine dalla stessa giungono alla conclusione che "calando tali valutazioni nel caso di resistenza operata dalla RACKETE Carola, si dubita che l'adempimento del dovere di soccorso dei migranti - soccorso in mare avvenuto circa quindici giorni prima dell'arresto - possa giungere a scriminare anche la condotta del 29 giungo 2019."

Conclusione a cui giungono i PM, come precisato nel ricorso "Non perché si vuole sposare l'idea che sia corretto e conforme ai principi internazionali lasciare i migranti a bordo di un'imbarcazione alla fonda, ma perché dal punto di vista giuridico occorre tenere conto della concretezza dei fatti e del bilanciamento degli interessi in gioco." La GIP non avrebbe tenuto conto degli altri beni tutelati dall'ordinamento. La Rackete infatti, stante il soccorso dei migranti, di fatto già avvenuto, visto che non erano più esposti a pericolo, non avrebbe dovuto forzare l'operazione con la manovra di schiacciamento della motovedetta della Guardia di Finanza.

Sul dovere di condurre a terra i migranti

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I PM evidenziano inoltre come l' ordinanza della GIP sia anche "errata nel punto in cui intende far discendere il dovere di conduzione a terra dei migranti dall'art. 10 ter del dlgs 286/1998." Nell'ordinanza però la GIP riferisce detto dovere alle Autorità nazionali, in altri invece al Comandante della privata imbarcazione, quando la soluzione corretta è quella che attribuisce il dovere di conduzione a terra alle sole Autorità Nazionali.

Sull'ordine di alt imposto dalla Guardia di Finanza

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I PM in via residuale evidenziano come l'ordinanza del GIP abbia fatto discendere l'ordine di alt intimato alla Rackete dalla Guardia di Finanza direttamente dall'art. 11 del dlgs n. 286/1998, senza neppure prendere in considerazione che tale segnale poteva essere dettato anche da altre ragioni, come esigenze superiori di sicurezza e di ordine della navigazione o da vincoli derivanti dalla prossimità del Porto all'aeroporto. La ricostruzione del GIP quindi appare errata sul punto, visto che la Guardia di Finanza, alla luce della pronuncia del TAR, ha intimato legittimamente l'ordine di alt alla Rackete.

Richieste conclusive

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I PM ricorrenti, nella consapevolezza della complessità delle questioni sollevate, ritengono che l'ordinanza di non convalida dell'arresto della Rackete sia viziata per mancanza e contraddittorietà della motivazione poiché il GIP:

  • ha operato complesse valutazioni in una sede non deputata a questo;
  • non ha valutato correttamente gli elementi di fatto e di diritto che fanno riferimento alla causa di giustificazione, così come non ha motivato adeguatamente le ragioni per le quali era applicabile.

Per tutte le suesposte ragioni i PM chiedono l'annullamento dell'ordinanza del GIP di Agrigento.

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