Il provvedimento del 18 giugno 2019 della Banca d'Italia stabilisce nuove disposizioni in materia di trasparenza e correttezza tra clienti e intermediari nei conti correnti

di Annamaria Villafrate - Con il provvedimento del 18 giugno 2019 della Banca d'Italia (sotto allegato), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 luglio, vengono introdotti nuovi obblighi per le banche nei rapporti con i loro clienti, per garantire una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali applicate. Aumentano gli obblighi comunicativi da parte delle banche in relazione alle spese e quindi alle voci di costo applicate. Il provvedimento prevede l'obbligo di redigere e mettere a disposizione del cliente fogli informativi più chiari con indicazione del costo complessivo, un riepilogo delle spese e un documento informativo sulle spese più chiari e dettagliati, infine l'onere di comunicare sconfinamenti consistenti.

Indice:

Banche, più trasparenza nei rapporti con il cliente

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Il provvedimento del 18 giugno 2019 pubblicato sulla GU n. 156 del 5 luglio prevede modifiche per migliorare la trasparenza e la correttezza delle operazioni nei rapporti con i propri clienti. Le modifiche rispondono alla necessità di adeguarsi alla normativa europea, saranno in vigore dal 1° gennaio 2020 e non comporteranno l'applicazione di costi aggiuntivi per i destinatari.

Fogli informativi più chiari con indicazione del costo complessivo

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Gli intermediari dovranno mettere a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, sulle condizioni e sulle caratteristiche della singola operazione o del servizio offerto. A meno che non vengano utilizzate forme di comunicazione a distanza i fogli informativi verranno messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico. Tali fogli informativi dovranno contenere:

  • informazioni dettagliate sull'intermediario;
  • caratteristiche e rischi dell'operazione o del servizio;
  • elenco completo delle condizioni economiche offerte;
  • clausole contrattuali sul diritto di recesso del cliente e dell'intermediario;
  • tempi massimi per la chiusura del rapporto;
  • strumenti di tutela stragiudiziale a disposizione della clientela.

La novità di maggiore rilievo però riguarda le voci di costo. E' previsto infatti che se un'operazione comporta "più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo." Per agevolare le banche nell'adempimento di questo obbligo informativo, la Banca d'Italia ha predisposto un modulo apposito contenuto nell'allegato A4 del provvedimento.

Indicatore di costo ICC

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Il Documento informativo sulle spese e quello di riepilogo sulle spese dei conti di pagamento offerti e sottoscritti dai consumatori devono riportare l'"Indicatore dei Costi Complessivi" (ICC), affinché possano confrontare queste offerte con quelle di altri intermediari. L'ICC fa riferimento a tutte le spese e commissioni che sarebbero addebitate al cliente nel corso dell'anno, al netto di oneri fiscali e interessi e si compone di una parte fissa e di una variabile.

I criteri per il calcolo sono contenuti nell'all. 5 del provvedimento, da cui emerge che, a condizionare la misura di questa voce sono anche i profili di utilizzo relativi ai conti a pacchetto (con costi forfettari) e ai conti a consumo (con costi che vengono calcolati in base alle operazioni effettuate). Conti a cui si aggiungono quelli in convenzione sottoposti a regimi specifici in vista della loro particolarità. Trattasi dei "conti indirizzati a particolari categorie di clienti (es. dipendenti di enti pubblici ed enti privati), le cui condizioni sono negoziate collettivamente con la banca."

Il provvedimento precisa che "Il conto si reputa gratuito quando il relativo ICC, calcolato in conformità di quanto previsto per l'ICC del conto di base, e' pari a 0 euro."

Il nuovo "Riepilogo delle spese"

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Ai consumatori titolari di un conto di pagamento gli intermediari, oltre all'estratto conto e al documento di sintesi, devono inviare gratuitamente, almeno una volta all'anno, un nuovo documento denominato "Riepilogo delle spese", riportante:

  • "tutte le spese sostenute dal consumatore nel periodo di riferimento,
  • in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il tasso di interesse debitore applicato allo sconfinamento e l'importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento;
  • il tasso di interesse creditore applicato al conto di pagamento;
  • e l'importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento."

Documento informativo sulle spese

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In caso di conti di pagamento offerti o sottoscritti da consumatori, gli intermediari, devono mettere a loro disposizione il "Documento informativo sulle spese", riportante tutte le spese che il consumatore deve pagare in relazione ai servizi (collegati al conto) più rappresentativi a livello nazionale. In caso di conti di pagamento "a pacchetto", il Documento informativo sulle spese deve riportare le spese per l'intero pacchetto, i servizi inclusi nello stesso, la quantità delle operazioni, le spese aggiuntive per le operazioni eccedenti e un glossario, contenente la spiegazione chiara dei servizi riportati nel Documento informativo sulle spese. Tale documento deve essere consegnato al consumatore in tempo utile, prima della conclusione del contratto relativo al conto di pagamento. L'acquisizione dello stesso da parte del consumatore e' attestata per iscritto o tramite supporto durevole, che riporta la data di avvenuta consegna.

Sconfinamenti

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In caso di sconfinamento consistente protratto per più di un mese, è necessario comunicare al consumatore in forma scritta lo sconfinamento stesso, l'importo interessato, il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce. Lo sconfinamento si considera consistente quando è pari o superiore:

  • a 300 euro in assenza di apertura di credito;
  • al 5 per cento dell'importo totale del credito in caso di contratto di apertura di credito.

La comunicazione dello sconfinamento deve essere effettuata entro 3 giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è diventato consistente.

Scarica pdf Banca d'Italia - Provvedimento 18 giugno 2019

Foto: 123rf.com
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